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Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 16 pagine

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Ordinanza concernente l’attribuzione di organi, tessuti e cellule «%ASFF_YYYY_ID»

e. presso l’UFSP: i collaboratori responsabili dell’esecuzione della legislazione sui trapianti e della relativa sorveglianza.

2Il servizio nazionale di attribuzione assegna e gestisce i diritti di accesso, fatta ecce- zione per quelli dei collaboratori dell’UFSP.

Art. 26 Comunicazione di dati da parte dell’UFSP

1L’UFSP comunica regolarmente al servizio dei controlli postdonazione per i dona- tori di organi i seguenti dati relativi a donatori che hanno donato un organo, ma non sono stati segnalati per il controllo postdonazione:

a. la data del prelievo e il centro di trapianto;

b. l’identificativo SOAS.

2L’UFSP può comunicare ai centri di trapianto dati anonimizzati di donatori attinti dal SOAS per fornire consulenza ai pazienti, in particolare in riferimento al loro tempo d’attesa.

3L’UFSP comunica inoltre i dati dei donatori e dei riceventi necessari per adempiere i compiti di cui all’articolo 111 capoversi 1–3 dell’ordinanza del …3 sui trapianti al servizio incaricato dai centri di trapianto di registrare, analizzare e pubblicare i risul- tati sui trapianti.

4Il servizio confronta i dati e segnala gratuitamente all’UFSP quelli incompleti o er- rati. L’UFSP trasmette i dati corretti al servizio nazionale di attribuzione.

Art. 27 Utilizzo dei dati per ulteriori compiti del servizio nazionale di

attribuzione

1Il servizio nazionale di attribuzione può trattare i dati registrati nel SOAS in forma pseudonimizzata a scopo di valutazione o per organizzare e coordinare a livello na- zionale le attività legate all’attribuzione.

2Può utilizzare dati pseudonimizzati attinti dal SOAS per i colloqui degli esperti me- dici nei gruppi di lavoro del servizio nazionale di attribuzione.

Art. 28 Responsabilità e pretese in materia di protezione dei dati

1L’UFSP è titolare del trattamento dei dati del SOAS secondo la legge federale del 25 settembre 20204 sulla protezione dei dati, a meno che non sia designato un altro organo secondo la presente ordinanza.

2Il servizio nazionale di attribuzione presta supporto agli utenti in caso di problemi nell’applicazione e, ove necessario, coinvolge l’UFSP.

3Le rivendicazioni di pretese in materia di protezione dei dati devono essere presen- tate al centro di trapianto o all’ospedale competente.

3 RS 810.211

4 RS 235.1