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Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 16 pagine
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Ordinanza concernente l’attribuzione di organi, tessuti e cellule «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 29 Cancellazione dei dati
1I dati di persone che hanno partecipato a una procedura di attribuzione ai sensi della presente ordinanza sono cancellati 30 anni dopo l’attribuzione o dopo l’ultima modi- fica nel SOAS.
2I dati di persone che hanno partecipato a una donazione dedicata da vivente sono cancellati 30 anni dopo il prelievo o il trapianto oppure dopo l’ultima modifica nel SOAS.
3I dati di persone che hanno partecipato al programma di trapianto incrociato tra vivi, ma non hanno donato o ricevuto organi, sono cancellati dal SOAS 15 anni dopo l’ul- tima modifica in SwissKiPaDoS.
Art. 30 Comunicazione di dati per scopi di ricerca e garanzia della qualità
1La domanda di comunicazione di dati per scopi di ricerca e garanzia della qualità deve essere presentata all’UFSP.
2La procedura per la comunicazione di dati per scopi di ricerca e garanzia della qualità è retta dagli articoli 98 capoversi 2 e 3 nonché 99 dell’ordinanza del …5 sui trapianti.
Sezione 6: Scambio internazionale di organi
Art. 31 Offerte di organi all’estero
Se per un organo non è possibile determinare un ricevente in Svizzera, il servizio na- zionale di attribuzione lo offre a organismi di attribuzione esteri e alla piattaforma europea Foedus Eoeo per lo scambio di organi in Europa. Comunica i dati necessari del donatore in forma anonimizzata.
Art. 32 Offerte di organi provenienti dall’estero
1Il servizio nazionale di attribuzione può accettare un’offerta relativa a un organo proveniente dall’estero soltanto se:
a. la qualità, la sicurezza e la rintracciabilità dell’organo sono garantite;
b. il prelievo dell’organo è avvenuto in condizioni paragonabili a quelle appli- cate in Svizzera; e
c. l’imperativo della gratuità della donazione e il divieto di commercio sono stati rispettati.
2Se accetta l’offerta, rende noti i dati anonimizzati del ricevente all’organizzazione di attribuzione estera.