Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/22: Modifica dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) al 1° gennaio 2026 · 25 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione relativa alla modifica dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) al 1 °gennaio 2026
4.4 Nuova base di calcolo della restituzione parziale della tassa sul CO2
(Art. 96b cpv. 3 e cpv. 6)
Axpo Services AG, Swisspower e l’AES si oppongono al previsto cambiamento del metodo a favore dell’approccio dei costi economici imputabili al cambiamento climatico, tra l’altro in considerazione delle future criticità nell’approvvigionamento elettrico. Scrivono che oggi i gestori di centrali termiche a combustibili fossili sono assoggettati al SSQE e alla tassa sul CO2, la cui restituzione è possibile soltanto qualora il prezzo del CO2 superi un importo minimo, ma questo prezzo minimo è unico a livello internazionale e sarà ulteriormente aumentato nel quadro della revisione, pertanto ritengono che l’accesso al mercato sia di fatto bloccato. I tre suddetti partecipanti alla consultazione e Alpiq chiedono di abolire il rimando a un costo economico fisso imputabile al cambiamento climatico e, come sinora, di considerare piuttosto lo stato attuale delle conoscenze scientifiche per determinare i costi esterni.
Swisspower e l’AES rimarcano inoltre che il nuovo capoverso 6 comporta ulteriori obblighi di documentazione mentre ritengono di gran lunga sufficienti il rilevamento di consumi e scorte.
auto-suisse, economiesuisse, l’USAM e l’ASIG accettano sostanzialmente le modifiche: possono condividere il cambiamento di metodo, ma osservano che triplicare i costi non è appropriato considerando le incertezze nei calcoli. Chiedono quindi di prevedere una possibilità integrativa di compensazione per mitigare l’aggravio economico senza ridurre l’obiettivo di politica climatica.
avocat.e.s pour le climat e juristes progressistes vaudois.es sono favorevoli alla modifica delle basi di calcolo del prezzo minimo per la restituzione della tassa sul CO2, d’altro canto ritengono inammissibile che le due centrali interessate possano in ultima istanza riversare tali costi sui consumatori. Infine, a un livello più generale, i partecipanti alla consultazione criticano il valore di riduzione, a loro avviso troppo basso, del 2,25 per cento per gli obiettivi di riduzione nell’ambito dell’esenzione dalla tassa sul CO2 in caso di assunzione di un impegno di riduzione.
Il Cantone VD invita a considerare che non tutti i danni derivanti dalle emissioni di gas serra sono riparabili. Chiede quindi che nella determinazione del prezzo minimo per il rimborso siano considerati non solo i costi dei danni, ma anche lo stato attuale delle conoscenze scientifiche, come avviene sinora.
L’UFDC auspica che i costi finali, qui nell’ambito delle centrali di riserva, non siano riversati sui consumatori finali, il che invaliderebbe l’incentivo delle imprese a investire in energie rinnovabili.
BirdLife Svizzera, Greenpeace, Pro Alps, Pro Natura, la FSE, il PSS, l’ATA, l’Associazione svizzera
per la protezione del clima e il WWF sostengono che, senza spiegazioni, il capoverso 1 dà adito a fraintendimenti.
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