Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/22: Modifica dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) al 1° gennaio 2026 · 25 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione relativa alla modifica dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) al 1 °gennaio 2026
In merito al cosiddetto Swiss Finish, Alpiq sottolinea che l’ordinanza dovrebbe basarsi sulla normativa europea e rinunciare per quanto possibile a disciplinamenti speciali a livello nazionale, come la restituzione parziale della tassa sul CO2 per le centrali termoelettriche a combustibili fossili.
L’AES chiede di adeguare le disposizioni nazionali anche al SSQE 2 dell’UE9 nell’ottica dell’equivalenza.
Il Cantone NE, il Centre Patronal e Varo Energy chiedono che sia autorizzato l’utilizzo di compensazioni «nature-based» delle emissioni di CO2 di qualità e verificabili nel quadro del SSQE. In considerazione dell’attuale contesto economico, lo sollecitano in vista del passaggio all’abolizione dell’assegnazione gratuita di diritti di emissione, anche se questo disciplinamento non è attualmente applicato nell’UE.
Varo Energy auspica anche un’agevolazione della procedura amministrativa per l’utilizzo di biogas estero e l’estensione dei criteri di ammissibilità di progetti di efficientamento energetico per i partecipanti al SSQE al fine di consentire l’utilizzo pratico di alternative a basse emissioni di carbonio e promuovere provvedimenti ambiziosi di decarbonizzazione nell’industria.
Deindustrializzazione
L’UDC vede il SSQE come un crescente fardello normativo e mette in guardia da una latente deindustrializzazione, anche considerando un’esenzione formale dal CBAM dell’UE. Le riduzioni delle assegnazioni a titolo gratuito e ulteriori limitazioni avrebbero ripercussioni negative sulla piazza industriale svizzera e non sarebbe peraltro garantito un effettivo impatto sul clima.
Anche swissmem accenna a possibili tendenze di deindustrializzazione, tuttavia nel quadro degli ambiziosi obiettivi climatici dell’UE. L’associazione chiede che la Confederazione si adoperi a livello europeo e nei consessi internazionali affinché tutti i principali emettitori di CO2 si impegnino ad assumersi una responsabilità comune. In concreto swissmem propone di definire un prezzo medio per il CO2 dei maggiori partner commerciali, con l’aggiunta di un supplemento del 20 per cento. È altresì fondamentale riconoscere gli sforzi compiuti sinora dall’industria e differenziare le future prescrizioni sul CO2 dal 2030 per non penalizzare eccessivamente la competitività della piazza produttiva svizzera.
3.2.3 Osservazioni generali sul SSQE nel trasporto aereo
Impiego delle entrate
HKBB critica il previsto impiego estraneo allo scopo dei proventi ottenuti dalla vendita all’asta nel SSQE per il trasporto aereo nel quadro delle misure di sgravio applicabili dal 202710. Questa diversa allocazione contraddice il principio della tassa d’incentivazione, quindi è da respingere.
9 Il SSQE 2 dell’UE è un nuovo sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE che, a partire dal 2027, includerà anche i settori dell’edilizia e del trasporto stradale.
10 Con il pacchetto di sgravio 27 il Consiglio federale intende impedire l’insorgenza di deficit importanti, rispettare le direttive del freno all’indebitamento e riportare il bilancio della Confederazione in equilibrio a medio termine. Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.efd.admin.ch/it > Pacchetto di sgravio 27 9/25 BAFU-D-F8FF3401/1048