Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/22: Modifica dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) al 1° gennaio 2026 · 25 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione relativa alla modifica dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) al 1 °gennaio 2026
2 Oggetto della procedura di consultazione
Il sistema svizzero di scambio di quote di emissioni (SSQE) limita le emissioni degli impianti industriali a maggiori emissioni di gas serra e del trasporto aereo e consente ai partecipanti una riduzione efficiente delle emissioni in termini di economia di mercato. I partecipanti sono esentati dalla tassa sul CO2. Dal 2020 il SSQE svizzero è stato collegato con quello dell’Unione europea (UE) affinché le imprese svizzere possano partecipare al mercato europeo e avere le stesse opportunità rispetto ai concorrenti. Il collegamento tra i due sistemi si basa sul principio dell’equivalenza e in virtù di esso le merci originarie della Svizzera sono escluse dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell’UE (Carbon Border Adjustment Mechanism, EU-CBAM).
Il progresso tecnologico ha indotto a introdurre regole più severe nel sistema europeo di scambio delle quote di emissioni (SSQE dell’UE) a partire dal 2026, per esempio nel calcolo dei diritti di emissione assegnabili a titolo gratuito. Per preservare il collegamento tra i due sistemi e le eccezioni, la Svizzera deve modificare l’ordinanza sul CO4 per il periodo 2026–2030. Per i gestori di impianti che partecipano
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al SSQE, la revisione prevede un inasprimento delle regole di calcolo per l’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione. Conformemente alle corrispondenti disposizioni dell’UE, la revisione promuove l’utilizzo di carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni (SAF) per assicurare condizioni di concorrenza analoghe.
Sono inoltre apportate modifiche puntuali agli strumenti previsti dalla legge sul CO5, tra cui le prescri-
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zioni sulle emissioni di CO2 per i veicoli pesanti, nel cui campo di applicazione sarà determinante il peso massimo tecnicamente ammesso dal costruttore anziché il peso totale ammesso per la circolazione stradale, nonché la modifica del calcolo delle riduzioni di emissioni dalle reti termiche (p. es. il teleriscaldamento) nel quadro dell’obbligo di compensazione per le imprese che importano carburanti.
Le basi giuridiche della presente revisione sono la legge sul CO2 in vigore dal 2025 e -l’accordo tra la Svizzera e l’UE sui sistemi di scambio di quote di emissioni6.
4 RS 641.711
5 RS 641.71
6 Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, RS 0.814.011.268 4/25 BAFU-D-F8FF3401/1048