Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 46 pagine
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Per quanto riguarda i dati in materia di polizia di sicurezza, polizia amministrativa e polizia criminale, trattati in base al diritto cantonale, manca per contro, come già citato, una competenza legislativa della Confederazione.
3.2 La normativa proposta
La disposizione proposta prevede di conferire alla Confederazione un’ampia competenza legislativa per il disciplinamento dello scambio di dati di polizia. Attualmente i Cantoni stanno elaborando un concordato volto a regolamentare la consultazione dei dati. Poiché tali lavori potrebbero richiedere ancora molto tempo e non è certo che tutti i Cantoni aderiranno al concordato, la competenza federale richiesta dalla mozione della CPS-N 23.4311 sembra la soluzione più adeguata. Visto che la realizzazione della piattaforma di consultazione di polizia necessita di un disciplinamento uniforme per tutta la Svizzera, è pertanto opportuno prevedere una competenza federale anche sotto il profilo del principio di sussidiarietà (art. 5a Cost.).
La revisione parziale della LSIP intende creare le basi giuridiche per la realizzazione della piattaforma di consultazione di polizia. Si tratta dell’attuazione tecnica della piattaforma richiesta dalla mozione 18.3592, che consente all’utenza autorizzata di accedere a tutti i sistemi d’informazione di polizia collegati lanciando un’unica interrogazione. Ciò permetterà di incrementare l’efficienza del lavoro di polizia. La piattaforma verrà disciplinata negli articoli 17c–17e. L’articolo 17c descrive la piattaforma in generale, l’articolo 17d illustra gli scopi per i quali è consentito utilizzarla e l’articolo 17e elenca i dati che possono essere consultati.
La rete dei sistemi d’informazione di polizia (art. 9 LSIP) che collega, secondo la vigente LSIP, SNI ai sistemi per la cooperazione di polizia e l’identificazione delle persone, sarà integrata da ulteriori sistemi d’informazione. I sistemi d’informazione fondamentali per il lavoro di polizia quotidiano, quali RIPOL, al momento non fanno parte di tale rete. Oltre a essere poco efficiente, questo significa anche che gli utenti con diritti d’accesso devono consultare singolarmente RIPOL, il Registro nazionale di polizia (art. 17 LSIP) e i sistemi di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol. Vi è inoltre il rischio che lavorando sotto pressione vengano inseriti dati errati e quindi proposti risultati errati.
3.3 Attuazione
Oltre alla nuova competenza federale proposta dall’articolo 57 capoverso 3 Cost. volta a disciplinare lo scambio di dati di polizia, l’introduzione della piattaforma di consultazione di polizia richiede anche una revisione della LSIP. Quest’ultima comprende le disposizioni relative all’attuazione dello scambio di informazioni tramite la piattaforma di consultazione di polizia. L’attuazione di tale scambio di informazioni dipenderà dall’approvazione della revisione della Cost. da parte del Popolo e dei Cantoni. Questo riguarda tuttavia unicamente l’articolo 17d capoverso 5 LSIP.
Le restanti disposizioni entreranno in vigore prima e dovranno essere concretizzate, come già previsto nel diritto vigente, a livello di ordinanza. Occorrerà certamente valutare la necessità di adeguare l’ordinanza SNI del 15 ottobre 2008 (RS 360.2), l’ordinanza IPAS del 15 ottobre 2008 (RS 361.2), l’ordinanza RIPOL del 26 ottobre 2016 (RS 361.0) e l’ordinanza N-SIS dell’8 marzo 2013 (RS 362.0). In un secondo momento,