Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 46 pagine
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In questo contesto vi sono diverse piattaforme tramite le quali vengono scambiati dati tra le autorità di polizia federali e statali: i servizi in prima linea («frontline services»), i servizi di protezione («protection services») e i servizi biometrici e forensi («biometric and forensic services»). I «frontline services» sostengono gli oltre 71 000 agenti delle autorità di perseguimento penale nella lotta alla criminalità e nelle attività quotidiane garantendo loro l’accesso ai sistemi di polizia. Questi sistemi consentono alle autorità di polizia di accedere rapidamente a importanti informazioni di polizia su persone, veicoli, armi e balistica e di scambiare tra loro tali dati14. I «protection services» sono sistemi per la protezione dei minori che consentono alla polizia di identificare e perseguire gli autori di reati commessi nei confronti di minori e proteggere così i minori in pericolo15. Infine, i «biometric and forensic services» dell’ACIC offrono soluzioni complete per lo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale australiane; forniscono alla polizia australiana strumenti d’indagine nazionali efficienti, efficaci e performanti che si estendono oltre i confini degli stati federati e dei territori16.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 Le competenze di polizia secondo il diritto vigente
La tutela della libertà e dei diritti del Popolo e della sicurezza del Paese è uno degli obiettivi statali centrali della Confederazione Svizzera (art. 2 cpv. 1 Cost.). La sua attuazione spetta alla Confederazione e ai Cantoni, che in base all’articolo 57 capoverso 1 Cost. provvedono, nell’ambito delle loro competenze, alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione. Sono inoltre tenuti a coordinare i loro sforzi in materia, sempre nei limiti delle loro competenze vigenti (art. 57 cpv. 2 Cost.). La disposizione non permette pertanto di desumere alcuna competenza generale della Confederazione per il disciplinamento di compiti di polizia17.
La sovranità in materia di polizia spetta ai Cantoni18. Nell’ambito della salvaguardia della sicurezza, diverse competenze del settore di polizia sono tuttavia affidate alla Confederazione a cui spetta adottare, sia all’interno sia verso l’esterno, le misure necessarie alla propria protezione e a quella delle sue istituzioni e dei suoi organi. Questa cosiddetta competenza intrinseca della Confederazione si fonda sull’esistenza stessa della collettività nazionale19. In questo contesto la Confederazione è responsabile anche del disciplinamento della consultazione di dati.
14 https://www.acic.gov.au/frontline-services
15 https://www.acic.gov.au/services/protection-services
16 https://www.acic.gov.au/biometric-and-forensic-services
17 Rapporto Malama (nota 2), in particolare 3999 seg. – La Costituzione federale del 1874 (vCost.) non conteneva una disposizione corrispondente all’art. 57 Cost.; l’inserimento di una disposizione sulla sicurezza nella sezione relativa alle competenze della Cost. è da ricondurre a una proposta del Consiglio federale, che intendeva tenere aggiornate le competenze organiche dell’Assemblea federale e del Consiglio federale (art. 85 n. 7 e art. 102 n. 10 vCost.), mentre l’introduzione della disposizione concernente il coordinamento è riconducibile a una richiest a avanzata dai Cantoni; tuttavia, non era prevista la creazione di competenze legislative della Confederazione; cfr. Müller/Mohler, Kommentar zu Art.
57 BV, (nota 2), n. marg. 1 e 4 nonché 26 e 31, con altri rimandi; Olivier Bleicker, «Kommentar zu Art. 57 BV», in: Vincent Martenet/Jacques Dubey (a c. di), Constitution fédérale (Commentaire romand), Basilea 2021, n. marg. 1 seg.; Giovanni Biaggini, BV Kommentar, 2a edizione, Zurigo 2017, n. marg. 2; Baumann (nota 2), pag. 476; Jean-François Aubert, «Kommentar zu Art. 57 BV», in: Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. marg. 1 seg. e 5.
18 DTF 140 I 353, pag. 359 seg., consid. 5.1; 117 Ia 202, pag. 216; messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I, in particolare 221 seg. sull’art. 53; rapporto Malama (nota 2), in particolare 3993 seg., con altri rimandi; per la dottrina cfr. tra gli altri Biaggini (nota 17), Art. 57 N 5.
19 DTF 117 Ia 202, pag. 211 seg., consid. 4a; messaggio del 17 agosto 2005 relativo alla modifica della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (Misure contro la propaganda violenta e contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive), FF 2005