Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 46 pagine

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A livello di contea non vi è un accesso uniforme o completo ai dati. Le procedure formali di assistenza amministrativa tra uffici di polizia locali e uffici dello sceriffo sono utilizzate dove non esiste un collegamento diretto al sistema, soprattutto nei piccoli servizi di polizia, in caso di informazioni particolarmente sensibili o quando i dati non sono contenuti nei sistemi nazionali (ad es. protocolli di intervento locali). In queste situazioni le richieste devono essere inoltrate tramite procedura formalizzata («request for information»). L’infrastruttura informatica e le modalità di cooperazione sono estremamente eterogenee e spaziano da sistemi digitali altamente sviluppati a documenti cartacei e comunicazioni via fax.

In conclusione, si può affermare che soprattutto NCIC è disciplinato dalla legge federale, con l’obbligo per il DOJ e l’FBI di gestire una banca dati centrale per lo scambio di informazioni trasversale alle autorità. A titolo integrativo esistono diverse strutture per lo scambio mirato di informazioni nell’ambito di indagini concrete, quali i «Fusion Center» e le JTTF, che riuniscono autorità a livello federale, statale e locale. Vi sono inoltre iniziative su base volontaria, sostenute dagli Stati federati come NLETS, che consentono lo scambio di dati tra Stati federati e con servizi federali. Nel complesso risulta un sistema frammentato in cui l’accesso alle informazioni, gli standard tecnici e le forme di cooperazione sono organizzati in modo decentrato e presentano caratteristiche molto diverse tra loro.

2.6 Australia

La Polizia federale australiana («Australian Federal Police», AFP) ha il compito di tutelare gli interessi del Commonwealth e di svolgere funzioni di polizia nel Territorio della Capitale Australiana («Australian Capital Territory»). La legge australiana in materia di polizia federale del 1979 («Australian Federal Police Act 1979») funge da base giuridica e definisce anche i compiti dell’AFP12. L’AFP collabora con le forze di polizia degli stati federati e dei territori per indagare e perseguire reati che presentano legami con gli stati federati o che riguardano interessi nazionali. Ciò significa che l’AFP può collaborare con le autorità locali di perseguimento penale nei casi che riguardano la legge del Commonwealth, interessi nazionali o temi transfrontalieri. Tuttavia, l’AFP può collaborare con la polizia degli stati federati anche in assenza di un cosiddetto aspetto federale. Inoltre, personale federale è distaccato in ogni stato e territorio australiano.

La Commissione australiana di intelligence criminale («Australian Criminal Intelligence Commission», ACIC)13 offre diversi servizi all’AFP e alle forze di polizia degli stati federati: il sistema nazionale di intelligence criminale («National Criminal Intelligence System») fornisce alle autorità di perseguimento penale informazioni transfrontaliere per contrastare e prevenire le attività criminali. Collega dati delle autorità di perseguimento penale australiane e offre un accesso sicuro a una panoramica nazionale di informazioni di polizia e di polizia giudiziaria.

12 Disponibile all’indirizzo: https://www.legislation.gov.au/C2004A02068/latest/text

13 https://www.acic.gov.au/