Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 46 pagine
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Il vigente diritto costituzionale attribuisce alla Confederazione un’ampia competenza per gli affari esteri (art. 54 cpv. 1 Cost.) che le consente di disciplinare le consultazioni internazionali di dati di polizia. Se ciò va a toccare la sovranità dei Cantoni in materia di polizia, la Confederazione deve tenerne conto e coinvolgere i Cantoni (art. 54 cpv. 3 e art. 55 Cost.)20.
La legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione (art. 123 cpv. 1 Cost.). Tale competenza comprende in particolare la facoltà del legislatore federale di disciplinare i provvedimenti e le fasi procedurali necessari per verificare la fondatezza di un sospetto circa la sussistenza di un reato e, se del caso, per giudicare un reato. Ciò comprende la competenza di disciplinare in modo esaustivo, per la Confederazione e i Cantoni, lo scambio di dati di polizia giudiziaria21, ossia dati di polizia nel quadro di procedimenti penali. La regolamentazione dei mezzi che consentono di prevenire reati e di accertarne l’eventuale commissione rientra invece nel diritto in materia di sicurezza e di polizia criminale, la cui emanazione è di principio una prerogativa dei Cantoni22.
L’adempimento dei compiti di polizia criminale nell’ambito delle indagini preliminari spetta alla Confederazione, nella misura in cui si tratta di atti criminali che il legislatore, in base all’articolo 123 capoverso 2 Cost., ha assoggettato alla giurisdizione federale. In questo contesto, la Confederazione è anche competente del disciplinamento dello scambio di dati di polizia.
Le competenze in materia di polizia di sicurezza della Confederazione sono implicitamente incluse in diverse competenze tecniche federali, in particolare negli ambiti del trasporto ferroviario (art. 87 Cost.), della circolazione stradale (art. 82 Cost.), dell’aviazione (art. 87 Cost.) e dei dazi (art. 133 Cost.)23.
5009, in particolare 5033; rapporto Malama (nota 2), in particolare 4000; per lo sviluppo della prassi del Consiglio federale cfr. Bleicker, Kommentar zu Art. 57 BV (nota 17), n. marg. 56 segg.
20 Cfr. la legge federale del 22 dicembre 1999 concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione (LFPC; RS 138.1); rapporto Malama (nota 2), in particolare 4001; rapporto del Consiglio federale del 5 marzo 2010 in adempimento dei postulati 07.3764 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 16 ottobre 2007 e 08.3765 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 20 novembre 2008, La relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale, FF 2010 2015, in particolare 2027 seg.; Müller/Mohler, Kommentar zu Art. 57 BV, (nota 2), n. marg. 17 e 38.
21 Riguardo alla terminologia, v. n. 1.1.3 – Müller/Mohler, Kommentar zu Art. 57 BV, (nota 2), n. marg. 41 segg.
22 DTF 140 I 353, pag. 360, consid. 5.1, pag. 353 consid. 5.5.1; parere del Consiglio federale del 23 maggio 2012 concernente il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 3 febbraio 2012 sull’iniziativa parlamentare «Precisazione del campo d’applicazione delle disposizioni concernenti l’inchiesta mascherata.», FF 2012 4955, in particolare 4957 con rimandi; anche gli strumenti di ricerca sono disciplinati dal diritto di polizia e amministrativo cantonale, cfr. il messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 989, in particolare 1125; cfr. per contro TF 1C_63/2023 del 17 ottobre 2024, Polizeigesetz Luzern, consid. 3.5.3.
23 Cfr. rapporto Malama (nota 2), in particolare 4000; Müller/Mohler, Kommentar zu Art. 57 BV, (nota 2), n. marg. 45 segg.; Bleicker, Kommentar zu Art. 57 BV, (nota 17), n. marg. 26 segg.; cfr. anche Aubert (nota 17), Kommentar zu Art. 57 BV, n. marg. 4.