Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 46 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo

scambio. I dati nel settore della sicurezza interna sono i dati su eventi rilevanti in materia di polizia di sicurezza, amministrativa, criminale e giudiziaria26.

La polizia di sicurezza racchiude la prevenzione delle minacce e l’eliminazione dei turbamenti, come disciplinato nelle leggi generali in materia di polizia. Il suo obiettivo è prevenire e contrastare i pericoli concreti (ad es. protezione di una manifestazione, dispersione di un corteo di tifosi violenti, intervento per ripristinare la quiete notturna, protezione di persone).

Lo scopo della polizia amministrativa è prevenire minacce al fine di salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblici. Opera con strumenti di diritto amministrativo quali autorizzazioni e altre disposizioni. I compiti di polizia amministrativa strettamente correlati alla sicurezza interna comprendono il rilascio di permessi d’acquisto di armi, la confisca di materiale di propaganda violenta e gli obblighi, pronunciati nei confronti di potenziali terroristi, di presentarsi e partecipare a colloqui. La polizia amministrativa include anche attività di polizia del commercio, che non sono svolte dalle autorità di polizia in senso stretto, ossia dalla polizia comunale o cantonale oppure dalla Polizia giudiziaria federale, bensì dalle autorità competenti in materia quali autorità edilizie, uffici della sanità o ispettorati delle derrate alimentari. Queste attività di polizia del commercio non correlate alla sicurezza interna non rientreranno nella nuova competenza legislativa della Confederazione.

Viene definita «di polizia criminale» l’attività di polizia svolta prima di nutrire un sospetto di reato e finalizzata a individuare e contrastare i reati; è definita «di polizia giudiziaria» l’attività svolta per individuare, accertare e perseguire secondo le regole del Codice di procedura penale27 reati già commessi; talvolta, i termini «polizia criminale» e «polizia giudiziaria» sono usati anche come sinonimi, sebbene, per principio, i compiti di polizia criminale si riferiscano a indagini preliminari condotte prima dell’apertura di un procedimento penale, mentre i compiti di polizia giudiziaria comprendano le indagini effettuate dopo l’apertura di un procedimento penale.

4.2 Modifiche alla LSIP

Titolo

La LSIP vigente non disciplina solo i sistemi d’informazione della Confederazione, ma menziona anche quelli Schengen/Dublino. La «parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen» di cui all’articolo 16 LSIP è un sistema d’informazione nazionale e autonomo gestito da fedpol per la memorizzazione di dati SIS. Per contro, i sistemi d’informazione che servono a istituire l’interoperabilità tra i sistemi d’informazione

26 Riguardo alla terminologia cfr. il rapporto esplicativo di fedpol relativo all’avamprogetto di legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (Legge sui compiti di polizia, LCPol) di novembre 2009, pag. 20 seg. nonché il rapporto Malama (nota 2), in particolare 4017 segg.; messaggio concernente la legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna e sull’iniziativa popolare «S.o.S. – per una Svizzera senza polizia ficcanaso» del 7 marzo 1994, FF 1994 II 1004, in particolare 1016 segg.; per la dottrina cfr. tra gli altri Biaggini (nota 17), Art. 57 N 4., con altri rimandi.

27 RS 312.0