Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 46 pagine

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dell’UE nei settori frontiere, migrazione e polizia e che sono stati trasposti nel diritto svizzero quale sviluppo dell’acquis di Schengen all’interno degli articoli 16a (Servizio comune di confronto biometrico), 16b (Portale di ricerca europeo) e 16c (Rilevatore di identità multiple; cfr. regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818), non costituiscono sistemi d’informazione gestiti dalla Confederazione. Tali sistemi così come il trattamento dei relativi dati sono infatti gestiti e amministrati dall’Agenzia dell’UE per la gestione dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu- LISA). Inoltre, dato che il nuovo articolo 17c e seguenti disciplinano la «piattaforma di consultazione di polizia» e che neanche quest’ultima è un sistema d’informazione della Confederazione, occorre stralciare dal titolo l’espressione «della Confederazione». La legge dovrà pertanto recare il titolo «legge federale sui sistemi d’informazione di polizia».

Ingresso

La mozione della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale 23.4311 Creazione di una base costituzionale intesa a disciplinare a livello federale lo scambio di dati di polizia è stata trasmessa il 12 giugno 2024 al Consiglio federale. La mozione incarica quest’ultimo «di sottoporre al Parlamento una revisione della Costituzione federale, nella quale sia conferita alla Confederazione la competenza di disciplinare la consultazione di dati di polizia fra i Cantoni, nonché fra la Confederazione e i Cantoni». Per conferire alla Confederazione la competenza legislativa necessaria a tal fine, all’articolo 57 Cost. sarà introdotto un nuovo capoverso 3. Nell’ingresso occorre pertanto citare ora anche tale capoverso.

Art. 2

La nuova struttura della LSIP e lo spostamento degli articoli 17 e 18 rispettivamente agli articoli 15a e 15b permettono di semplificare l’articolo 2. Inoltre, la piattaforma di consultazione di polizia viene integrata nella nuova lettera c.

Art. 3

La prima parte del periodo del capoverso 1 cita ora anche la piattaforma di consultazione di polizia, in quanto anche quest’ultima deve sottostare ai principi sanciti dalla LSIP. Questa piattaforma consente l’accesso ai dati mediante procedura di richiamo. Occorre pertanto menzionare tale procedura al capoverso 2. In analogia a quanto avviene per i sistemi d’informazione gestiti dalla Confederazione, i Cantoni che partecipano alla piattaforma di consultazione di polizia conferiscono agli utenti autorizzati i pertinenti accessi ai propri sistemi d’informazione di polizia.

Art. 6 cpv. 6

Il presente capoverso disciplina il diritto applicabile alla durata di conservazione, alla cancellazione, all’archiviazione e alla distruzione dei dati consultabili nella piattaforma di consultazione di polizia. Poiché quest’ultima fornisce solo una rappresentazione standardizzata delle informazioni provenienti dai sistemi sorgente collegati, senza contenere tuttavia dati propri, i dati possono essere conservati, cancellati, archiviati e distrutti esclusivamente nel rispettivo sistema sorgente. Il diritto applicabile al sistema sorgente collegato della Confederazione o dei Cantoni determina pertanto la durata di