Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 46 pagine
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conservazione, la cancellazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati ivi contenuti. A livello federale, oltre al diritto applicabile al sistema sorgente collegato, è fatto salvo l’obbligo di offerta dei documenti secondo la legge del 26 giugno 199828 sull’archiviazione.
Art. 7
Cpv. 1
Poiché nella piattaforma di consultazione di polizia possono essere consultati anche i dati dei Cantoni, occorre precisare che la LPD si applica soltanto alle domande di informazione concernenti i dati della Confederazione. Le domande di informazione concernenti i dati cantonali restano quindi assoggettate al diritto cantonale.
Cpv. 2
Per la stessa ragione menzionata nei commenti al capoverso 1, occorre anche precisare che fedpol fornisce soltanto le informazioni concernenti i sistemi d’informazione da esso gestiti. Secondo il diritto vigente, se una persona desidera sapere se un’autorità di polizia tratta dati che la riguardano deve rivolgersi direttamente a quest’ultima. In alcuni casi può pertanto accadere che, per avere un quadro completo, una persona debba presentare la propria domanda di informazione a 26 Cantoni ed eventualmente anche alle polizie comunali e delle città nonché ad altre autorità.
Su richiesta dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), fedpol dovrà fungere da punto di contatto centrale per la popolazione per quanto riguarda le informazioni sui dati che possono essere consultati tramite la piattaforma di consultazione di polizia. Trasmetterà quindi la domanda di informazione a tutti i servizi autorizzati a consultare i dati, raccoglierà le loro informazioni e le metterà a disposizione delle persone richiedenti. Il diritto d’accesso presso i Cantoni è retto dal rispettivo diritto cantonale applicabile. Resterà possibile trasmettere le domande di informazione direttamente alle autorità cantonali. Si tratta pertanto di un servizio nell’ambito del quale fedpol fungerà da «sportello unico». Ciò semplificherà notevolmente l’esercizio del diritto d’accesso. Tuttavia, la realizzazione di questa soluzione dovrebbe richiedere la creazione di posti di lavoro aggiuntivi (v. n. 5.1).
Si tratta di un servizio ampliato a beneficio delle persone richiedenti che avranno la possibilità di ottenere informazioni da diverse autorità con un’unica domanda. È quindi presumibile che il numero di domande di informazione aumenterà in modo significativo. Ciò comporterà oneri supplementari non solo per fedpol, ma anche per i Cantoni tenuti a fornire informazioni, dato che il punto centrale di contatto al quale presentare domande di informazione riguardanti una moltitudine di sistemi diventerà più interessante. Sebbene ciò comporterà un incremento dei costi, migliorerà i diritti d’accesso delle persone autorizzate conformemente alla legislazione in materia di protezione dei dati.
28 RS 152.1