Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 46 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo
Cpv. 5
La piattaforma di consultazione consente di effettuare consultazioni direttamente da diverse giurisdizioni (Confederazione e Cantoni). I capoversi 5 e 6 servono a chiarire il principio già vigente secondo cui il trattamento dei dati è retto dal diritto applicabile al sistema d’informazione collegato alla piattaforma. Una consultazione tramite la piattaforma non implica quindi che, in caso di accesso a un sistema d’informazione cantonale, diventi applicabile il diritto federale in materia di protezione dei dati.
Cpv. 6
fedpol gestisce sistemi d’informazione che sono utilizzati anche dalle polizie cantonali per l’adempimento dei loro compiti. Attualmente ciò vale principalmente per SNI. È tuttavia probabile che in futuro fedpol possa gestire altri sistemi d’informazione in modo tale che possano essere anch’essi utilizzati dalle autorità cantonali per l’adempimento dei loro compiti. Il presente capoverso stabilisce pertanto che anche il diritto d’accesso ai dati trattati secondo il diritto cantonale è retto dal diritto cantonale applicabile. Ciò permette di precisare che, in tali casi, fedpol non può fornire alcuna informazione.
Art. 9 Oggetto
La rete dei sistemi d’informazione di polizia non dovrà più limitarsi al collegamento dei sistemi d’informazione secondo gli articoli 10–14 LSIP. Occorre pertanto prevedere la possibilità sul piano giuridico di creare una rete di sistemi d’informazione più ampia, che integri ad esempio anche RIPOL di cui all’articolo 15 LSIP, il registro nazionale di polizia di cui all’articolo 15a LSIP nonché i sistemi di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol di cui all’articolo 15b LSIP. Tuttavia, l’accesso mediante procedura di richiamo continuerà a essere riservato alle autorità e ai servizi espressamente autorizzati dagli articoli 10–15b menzionati.
La rete dei sistemi d’informazione di polizia deve inoltre poter esser ampliata anche ad altri sistemi d’informazione della Confederazione correlati alla sicurezza interna, che sono disciplinati da altre leggi. Si pensi in particolare ai sistemi d’informazione rientranti nella competenza della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) o ad altri tipi di sistemi quali il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC) di competenza dell’USTRA.
Già con l’istituzione dell’interoperabilità tra i sistemi d’informazione dell’UE nei settori frontiere, migrazione e polizia, i sistemi d’informazione e i trattamenti di dati di fedpol e della SEM sono resi accessibili tramite un’unica interrogazione. Il portale di ricerca europeo (ESP) di cui all’articolo 16b LSIP permette ad esempio la consultazione trasversale del sistema di ingressi e uscite (EES), del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), del sistema centrale d’informazione visti (C-VIS), della banca dati centrale dell’UE delle impronte digitali nel settore dell’asilo (Eurodac), del Sistema d’informazione Schengen (SIS) nonché delle banche dati di Interpol ed Europol.
Il collegamento tecnico dei sistemi d’informazione semplifica notevolmente la ricerca di informazioni. Ciò rende le consultazioni più efficienti e consente alle autorità competenti di risparmiare risorse, poiché la consultazione è effettuata in un unico sistema. Comporta inoltre vantaggi in termini di accuratezza dei risultati. Infatti, l’inserimento una