Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 46 pagine
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volta sola di dati personali riduce notevolmente il rischio, rispetto all’inserimento multiplo, di errori di digitazione e, di conseguenza, che vengano consultati dati su persone errati. In particolare, nel caso di nomi e cognomi in lingue che non utilizzano l’alfabeto latino possono sorgere ambiguità nella trascrizione o insinuarsi errori. È quindi giustificato collegare tra loro anche i sistemi d’informazione «nazionali» di competenza delle diverse autorità federali e renderli accessibili alle autorità e agli uffici autorizzati tramite un’unica interrogazione.
La nuova formulazione «consultare, mediante un’unica interrogazione» precisa inoltre che non si tratta di una semplice «consultazione di un registro», quale il «registro nazionale di polizia» secondo l’articolo 17 LSIP, che permette soltanto di appurare se una persona è registrata in un sistema d’informazione. Le persone autorizzate ad accedere alla rete dei sistemi d’informazione di polizia, possono infatti accedere direttamente ai sistemi sorgente e ai dati ivi contenuti. Ciò era già previsto dalla legislazione vigente, ma non risultava chiaro a causa della formulazione inappropriata.
Art. 10 cpv. 4 lett. a–ater
Le unità «divisione Interventi e ricerche» e «sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi» attualmente menzionate non esistono più da tempo presso fedpol. La formulazione dei diritti d’accesso al «sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione» come parte del «Sistema nazionale di indagine, SNI» va pertanto adeguata in tal senso. SNI comprende i sistemi d’informazione di cui agli articoli 10, 11 («Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali») e 13 («Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale»; cfr. l’attuazione degli art. 10, 11 e 13 LSIP nell’ordinanza SNI del 15 ottobre 2008 [RS 360.2]).
I diritti d’accesso mediante procedura di richiamo al «sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione» quale parte di SNI sono estesi anche all’SFS di fedpol, che adempie compiti relativi alla protezione di autorità federali, persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico, missioni diplomatiche permanenti, posti consolari e organizzazioni internazionali. È importante, ad esempio, che il personale dell’SFS responsabile della protezione di persone ed edifici possa sapere se l’autore di una minaccia è già coinvolto in una procedura di polizia giudiziaria. Ciò permette infatti di valutare meglio se questa persona rappresenta una minaccia concreta e se e quali misure debbano essere adottate. Allo stesso modo, in caso di richiesta trasmessa dall’estero, il personale che si occupa di cooperazione di polizia presso fedpol, per la precisione in seno all’ambito direzionale «Cooperazione internazionale di polizia (CIP)», deve sapere se, ad esempio, una persona o un oggetto è implicato in una procedura di polizia giudiziaria. Solo in questo modo è possibile trasmettere informazioni corrette all’autorità richiedente nazionale o estera. Anche MROS di fedpol necessita di un accesso al «sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione» per l’adempimento dei propri compiti in materia di lotta al riciclaggio di denaro e ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo. Sapere se una persona è coinvolta in una procedura di polizia giudiziaria può essere fondamentale per verificare un caso sospetto. Dato che il numero di comunicazioni di sospetto è in costante aumento (2024: 15 141 segnalazioni e