Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 46 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo

2025: 21 087), MROS non può procedere mediante assistenza amministrativa. Sebbene dal punto di vista amministrativo faccia parte di fedpol, MROS adempie i propri compiti operativi secondo la legge del 10 ottobre 199729 sul riciclaggio di denaro (LRD) in modo autonomo da fedpol. Occorre pertanto menzionarlo esplicitamente nella LSIP quale servizio autorizzato ad accedere ai dati.

Art. 11

Cpv. 4

Il presente capoverso corrisponde sostanzialmente a quello vigente; l’unica modifica riguarda l’adeguamento del rinvio.

Cpv. 5 lett. a–ater

Anche dall’articolo 11 che disciplina il «sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali» (facente ugualmente parte di SNI), occorre stralciare le unità organizzative «divisione Interventi e ricerche» e «sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi» non più esistenti e sostituirle in linea con l’articolo 10 capoverso 4 lettera a concernente il «sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione» (v. commento al pertinente articolo).

Anche nel caso del «sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali», ulteriori unità all’interno di fedpol devono avere accesso al sistema mediante procedura di richiamo. Si tratta delle stesse unità autorizzate ad accedere al «sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione» in virtù dell’articolo 10 LSIP e per le stesse ragioni ivi indicate. Si tratta nello specifico dell’SFS, che adempie compiti relativi alla protezione di autorità federali, persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico, missioni diplomatiche permanenti, posti consolari e organizzazioni internazionali, della CIP per la cooperazione di polizia con le autorità nazionali ed estere e di MROS per l’adempimento dei propri compiti in materia di lotta al riciclaggio di denaro e ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo.

Art. 12

Cpv. 2 lett. c

L’articolo 12 LSIP disciplina il «sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale». Il sistema serve alla cooperazione degli organi di polizia della Confederazione con autorità cantonali ed estere e consente lo scambio di informazioni di polizia, ad esempio, per la ricerca di persone scomparse o l’identificazione di persone sconosciute.

Con l’aggiunta della lettera c s’intende creare una base giuridica per i moduli di collaborazione adottati da fedpol per la consultazione di dati tra autorità e servizi federali e cantonali. Tale consultazione avviene in particolare nel contesto di grandi eventi o al fine di coordinare sul piano preventivo e repressivo i casi in cui sono coinvolte diverse

29 RS 955.0