Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 46 pagine

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autorità federali e cantonali. Un grande evento può essere rappresentato ad esempio dal World Economic Forum (WEF), alla cui organizzazione partecipano numerose autorità della Confederazione e dei Cantoni. In occasione di grandi eventi di questo tipo, che durano spesso solo pochi giorni, è importante che le autorità incaricate della loro organizzazione e del loro svolgimento possano consultare i dati in modo rapido e flessibile. I moduli di collaborazione devono poter essere utilizzati a fini di protezione e di formazione per tutti i compiti assolti da fedpol.

Cpv. 6 lett. a–ater

Anche nel caso del «sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale» secondo l’articolo 12 LSIP occorre stralciare le denominazioni organizzative non più attuali. Inoltre, anche in questo caso, altri servizi all’interno di fedpol dovrebbero ottenere ugualmente un diritto d’accesso mediante procedura di richiamo. Analogamente ai sistemi di cui agli articoli 10 e 11 LSIP, si tratta nello specifico dell’SFS, a fini di protezione di autorità federali, persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico, missioni diplomatiche permanenti, posti consolari e organizzazioni internazionali, della CIP per la cooperazione di polizia con le autorità nazionali ed estere e di MROS.

Art. 12a Piattaforma di collaborazione

Questa piattaforma è destinata allo scambio di informazioni tra diverse autorità federali e cantonali nei casi in cui una collaborazione tra loro sia necessaria. È il caso, ad esempio, di grandi manifestazioni politiche, sportive o in situazioni di crisi.

Il nuovo articolo 12a riprende la formulazione dell’attuale articolo 10 dell’ordinanza SNI. Negli ultimi anni, infatti, la piattaforma di collaborazione prevista dall’articolo 10 dell’ordinanza SNI si è notevolmente sviluppata e il suo utilizzo nella pratica si è rivelato più che utile, in particolare in situazioni di emergenza o di crisi, dove consente una collaborazione e un trasferimento di informazioni rapido ed efficace tra le autorità chiamate a intervenire. Data la crescente importanza della piattaforma, sia in termini di dimensioni che di utilizzo, essa deve essere considerata un sistema d’informazione a sé stante e non più solo un semplice strumento di lavoro che consente un migliore utilizzo del Sistema nazionale di indagine.

Il fatto che la piattaforma debba essere considerata un sistema d’informazione implica che vada regolamentata in una legge in senso formale.

Come previsto per gli altri sistemi d’informazione, spetterà al Consiglio federale determinare in particolare la responsabilità per il trattamento dei dati, il catalogo dei dati trattati, l’estensione dei diritti d’accesso mediante procedura di richiamo o la durata di conservazione dei dati (art. 19 LSIP).

Art. 14

Cpv. 1, primo periodo

Il «sistema d’informazione per l’identificazione di persone nell’ambito di procedimenti penali e di ricerche di persone scomparse» contiene dati personali relativi a persone oggetto di un rilevamento segnaletico. Con l’aggiunta nel primo periodo della frase «e dell’identificazione di persone in caso di incidenti, catastrofi naturali e atti violenti», il