Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 46 pagine

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confronto automatico produce una corrispondenza, quest’ultima viene verificata manualmente dai collaboratori della polizia cantonale o dell’autorità federale. Tale confronto è necessario, dato che in Svizzera le targhe non sono univoche: targhe identiche possono essere utilizzate per una motocicletta, un’automobile o anche un camion. Il confronto manuale garantisce quindi che la corrispondenza si riferisca effettivamente al veicolo ricercato.

Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale, l’IFPDT avrebbe auspicato una disposizione più dettagliata.

Cpv. 4 lett. g e h

In entrambe le lettere occorre menzionare le abbreviazioni relative alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO; lett. g) e alla legge del 22 giugno 2001 sui documenti d’identità (LDI; RS 143.1; lett. h).

Cpv. 4 lett. kquater

MROS deve poter consultare RIPOL per adempiere i propri compiti in materia di lotta al riciclaggio di denaro e ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo. Nell’esaminare le comunicazioni di sospetto vengono verificati sia il mittente sia il beneficiario del denaro. Proprio per individuare i reati preliminari del riciclaggio di denaro è fondamentale sapere se il mittente del denaro è segnalato in RIPOL per la ricerca. Visto il numero elevato di comunicazioni di sospetto per le quali occorre effettuare tale verifica, è importante che MROS disponga di un diritto d’accesso mediante procedura di richiamo.

Cpv. 5

In seguito alla riformulazione dell’articolo 9, non è più necessaria una disposizione che disciplini separatamente la possibilità di collegare RIPOL con gli altri sistemi d’informazione. L’attuale capoverso 5 può quindi essere abrogato.

Art. 15a

Il presente articolo corrisponde all’attuale articolo 17 LSIP ed è stato spostato per ragioni di sistematica in modo che i sistemi d’informazione siano disciplinati prima della piattaforma di consultazione di polizia.

Quando i sistemi d’informazione delle autorità cantonali di polizia saranno collegati alla piattaforma di consultazione di polizia, il registro nazionale di polizia gestito da fedpol e disciplinato dal vigente articolo 17 LSIP, ossia dall’articolo 15a AP-LSIP, diventerà superfluo. Quest’ultimo consente attualmente di verificare se una persona è registrata presso un’autorità cantonale di polizia, presso fedpol o presso autorità di polizia estere. Il risultato della consultazione è limitato all’identità della persona, all’autorità competente, alla data e al motivo dell’iscrizione nonché alla designazione del sistema d’informazione da cui provengono i dati. Per ottenere informazioni aggiuntive è necessaria una domanda di assistenza amministrativa.

Grazie alla piattaforma di consultazione di polizia, tutte le autorità e i servizi autorizzati a utilizzare il registro nazionale di polizia potranno continuare ad accedere a tutte le