Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 46 pagine
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informazioni attualmente rese disponibili dallo stesso registro. L’articolo 15a AP-LSIP diventerà pertanto obsoleto e potrà essere abrogato al momento della realizzazione completa della piattaforma di consultazione di polizia. Poiché la data esatta non è ancora stata fissata, l’abrogazione dell’articolo 15a AP-LSIP dovrà essere già decisa dal Parlamento. Per l’entrata in vigore dell’abrogazione occorrerà tuttavia ancora attendere del tempo. Il Consiglio federale procederà in tal senso al momento opportuno.
Diverse leggi contengono rinvii all’articolo 17 LSIP. In esse è già previsto un adeguamento che tiene conto dell’articolo 15a AP-LSIP così come la successiva abrogazione dell’articolo 15a mediante ulteriore decreto federale. Queste modifiche entreranno in vigore contemporaneamente all’abrogazione dell’articolo 15a AP-LSIP (v. commenti alla modifica di altri atti normativi al n. 4.3).
Art. 15b
Il presente articolo corrisponde all’attuale articolo 18 LSIP ed è stato spostato per ragioni di sistematica in modo che i sistemi d’informazione siano disciplinati prima della piattaforma di consultazione di polizia.
Titolo prima dell’art. 16
A seguito dell’abrogazione del titolo prima dell’articolo 15, la numerazione subisce una modifica e la sezione 3a diventa la sezione 3.
Art. 16 cpv. 2 lett. lbis
Nel quadro delle due ultime valutazioni Schengen, l’UE ha raccomandato alla Svizzera di creare le basi giuridiche affinché le polizie cantonali possano effettuare un confronto con N-SIS delle targhe di veicoli rilevate nell’ambito dell’AFV. Come nel caso dell’articolo 15 capoverso 1 lettera o, anche qui si tratta soltanto di rendere possibile il confronto sul piano tecnico.
Titolo prima dell’art. 17
Poiché diverse disposizioni dell’articolo 17c e seguenti riguardano la piattaforma di consultazione di polizia, occorre inserire un titolo corrispondente in sostituzione dell’attuale titolo prima dell’articolo 17.
Art. 17
Il vigente articolo 17 viene spostato all’articolo 15a e va pertanto qui abrogato.
Art. 17c Piattaforma di consultazione di polizia
Il presente articolo disciplina la gestione della piattaforma di consultazione di polizia da parte di fedpol per conto della Confederazione e dei Cantoni. Permette di attuare la mozione Eichenberger-Walther 18.3592 Scambio di dati di polizia su scala nazionale, che chiede la creazione di una piattaforma di consultazione nazionale che colleghi le banche dati di polizia cantonali esistenti, affinché i corpi di polizia dei Cantoni e gli organi di polizia della Confederazione possano accedere direttamente ai dati di polizia