Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 46 pagine

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di persone e le relative pratiche in tutta la Svizzera. La realizzazione di questa piattaforma avverrà gradualmente e in collaborazione tra Confederazione e Cantoni.

L’attuazione del progetto è affidata all’organizzazione «Tecnica e informatica di polizia Svizzera» (TIP). La TIP è stata creata dalla Confederazione e dei Cantoni appositamente per l’attuazione di progetti TIC come la piattaforma di consultazione di polizia. La gestione della piattaforma è di responsabilità di fedpol, mentre la gestione tecnica incombe invece al Centro servizi informatici del DFGP (CSI-DFGP). La quantità di dati messi a disposizione dalla piattaforma di consultazione di polizia non sarà superiore a quella attuale e i diritti d’accesso resteranno invariati. La piattaforma permetterà tuttavia alle autorità di accedere con un’unica interrogazione ai dati di cui necessitano per adempiere i loro compiti, senza dover dunque effettuare più consultazione. Ciò semplificherà notevolmente il lavoro della polizia in Svizzera, rendendolo più efficiente.

L’attuazione della piattaforma di consultazione di polizia avverrà in tre fasi. In una prima fase, i sistemi informativi della Confederazione e i sistemi d’informazione esistenti dell’UE, quale il SIS, sono stati collegati tra loro tramite la piattaforma di consultazione di polizia. Ciò è stato realizzato tenendo conto delle basi giuridiche già vigenti relative ai singoli sistemi d’informazione, che elencano peraltro i servizi autorizzati ad accedervi (ad es. l’art. 16 LSIP che disciplina la parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen). Pertanto, tali servizi possono ora consultare, conformemente ai loro compiti, dati di polizia relativi a persone, veicoli e oggetti in tutta la Svizzera. Poiché la piattaforma di consultazione non modifica i diritti d’accesso alle informazioni contenute nei sistemi sorgente collegati, tali diritti continuano a essere definiti in base al compito e al ruolo degli utenti. I responsabili dei sistemi d’informazione collegati restano inoltre competenti per l’attribuzione e la gestione dei diritti d’accesso.

In una seconda fase, dovranno essere collegati i sistemi d’informazione di polizia dell’UE relativi all’interoperabilità. Il relativo disciplinamento si trova negli articoli 16a– 16c LSIP e negli articoli 110–110f della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20; v. commento all’art. 9 LSIP). Si tratta, ad esempio, del portale di ricerca europeo (ESP) disciplinato dall’articolo 16b LSIP e dall’articolo 110e LStrI, che costituisce l’equivalente della piattaforma di consultazione di polizia a livello europeo e consente la consultazione trasversale dei sistemi d’informazione dell’UE.

In una terza e ultima fase, anche i sistemi d’informazione delle polizie cantonali saranno collegati alla piattaforma di consultazione di polizia. Con questa terza fase, che rende necessaria la creazione di una nuova competenza federale e quindi una revisione della Cost., la mozione 18.3892 sarà attuata completamente. I diritti d’accesso continueranno a essere attribuiti e gestiti dai responsabili dei sistemi d’informazione cantonali collegati.

Se il legislatore, in virtù dell’articolo 9 capoverso 2 AP-LSIP, dovesse includere altri sistemi d’informazione di polizia nella rete dei sistemi d’informazione di polizia, potrà collegare anch’essi, conformemente all’articolo 17c capoverso 3 AP-LSIP, alla piattaforma di consultazione di polizia e consentire così, oltre al pieno accesso diretto a questi sistemi in quanto sistemi sorgente della rete, anche la consultazione degli estratti standardizzati provenienti dai sistemi collegati alla piattaforma. Ciò non è tuttavia obbligatorio: il legislatore può anche decidere di non collegare alla piattaforma i sistemi