Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 46 pagine

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Se, dopo aver effettuato una consultazione tramite la piattaforma di consultazione di polizia, una polizia cantonale o comunale acquisisce un’informazione da un sistema d’informazione della Confederazione (ad es. RIPOL) in un proprio sistema d’informazione, continuerà a trattare tali dati conformemente ai propri compiti o scopi. Il trattamento dei dati non sarà quindi più disciplinato dalle disposizioni applicabili a RIPOL, bensì da quelle pertinenti per il compito cantonale.

Lo stesso principio vale per un servizio federale che acquisisce informazioni da un sistema d’informazione cantonale. Se, ad esempio, fedpol acquisisce in SNI, tramite la piattaforma di consultazione di polizia, un’informazione contenuta in un sistema d’informazione cantonale, tratterà quest’informazione per adempiere i propri compiti legali, ossia per la conduzione di un’indagine di polizia criminale o giudiziaria nel rispetto delle pertinenti disposizioni della legge del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC; RS 360), della LSIP o del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0).

Il collegamento di un sistema d’informazione alla piattaforma di consultazione di polizia non ha in particolare alcuna ripercussione sulla responsabilità in materia di protezione dei dati e sicurezza delle informazioni di un sistema sorgente. Allo stesso modo, rimangono invariate anche le competenze di vigilanza in materia di protezione dei dati sui sistemi sorgente. Per i sistemi d’informazione cantonali e comunali restano competenti le autorità cantonali e comunali incaricate della protezione dei dati, mentre l’IFPDT esercita la vigilanza sui sistemi d’informazione della Confederazione e sul trattamento dei dati da parte delle autorità federali secondo la LPD.

Cpv. 4

La legge stabilisce quali sistemi d’informazione possono essere collegati alla piattaforma di consultazione di polizia, precisando che essi devono essere correlati alla sicurezza interna, come indicato nell’articolo 17c capoverso 1. Quali siano questi sistemi dovrà essere disciplinato a livello di ordinanza. Infatti, la designazione dei sistemi d’informazione non costituisce una disposizione importante che contiene norme di diritto secondo l’articolo 164 Cost. Inoltre dovrebbe essere possibile, ad esempio nell’ambito di uno sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino, collegare altri sistemi sorgente correlati alla sicurezza interna. Non sarebbe quindi opportuno modificare ogni volta la legge federale in tal senso.

Per i sistemi della Confederazione che fanno parte della rete dei sistemi d’informazione di polizia, ma che il legislatore non collega alla piattaforma di consultazione di polizia, le autorità federali e cantonali mantengono il pieno accesso diretto, conformemente alla doppia norma di cui all’articolo 9 capoverso 2 e 17c capoverso 3 AP-LSIP, tramite il singolo login alla rete dei sistemi d’informazione di polizia.

Il progetto relativo alla piattaforma di consultazione di polizia è suddiviso in diverse fasi. È previsto che i seguenti sistemi siano collegati alla piattaforma, ma non contemporaneamente.