Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 46 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 33Fedlex · Rapporto esplicativo
della Confederazione che sono integrati nella rete dei sistemi d’informazione di polizia. Se i nuovi sistemi integrati non sono idonei a sostenere la finalità della piattaforma prevista dal legislatore nell’articolo 17c capoverso 1 AP-LSIP, quest’ultimo non potrà infatti collegarli alla piattaforma. In tal caso, la doppia norma di cui all’articolo 9 capoverso 2 e 17c capoverso 3 AP-LSIP garantisce che le persone autorizzate della Confederazione e dei Cantoni possano accedere direttamente, tramite il login alla rete dei sistemi d’informazione di polizia, a una banca dati sorgente della Confederazione non collegata alla piattaforma di consultazione di polizia.
Cpv. 1
Questa disposizione crea la base giuridica che consente a fedpol di gestire la piattaforma di consultazione di polizia. La piattaforma collega i sistemi d’informazione che contengono dati correlati alla sicurezza interna, ossia dati su fatti rilevanti sul piano della polizia di sicurezza, amministrativa, criminale e giudiziaria. La piattaforma di consultazione di polizia serve alla cooperazione nazionale di polizia, ossia allo scambio di informazioni di polizia tra le autorità incaricate di svolgere i pertinenti compiti. L’IFPDT raccomanda di precisare, al termine della procedura di consultazione, le finalità per cui la piattaforma di consultazione di polizia serve alla collaborazione di polizia tra le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni. In qualità di gestore della piattaforma, fedpol ha la responsabilità di garantire che la piattaforma di consultazione di polizia sia tecnicamente disponibile in qualsiasi momento per i servizi autorizzati e che le informazioni ivi contenute possano essere consultate. fedpol fornisce questo servizio ai servizi autorizzati della Confederazione e dei Cantoni. A tal fine esiste una collaborazione stipulata per contratto tra fedpol e il CSI-DFGP, che si occupa della gestione tecnica.
Cpv. 2
Il capoverso 2 precisa che la piattaforma di consultazione di polizia consente di accedere direttamente alle informazioni dei sistemi sorgente collegati, purché si disponga dei diritti d’accesso necessari. La piattaforma di consultazione di polizia non permette un accesso diretto ai sistemi sorgente, ma fornisce come risultato della ricerca una rappresentazione standardizzata delle informazioni ivi contenute. I dati che possono essere consultati sono definiti nell’articolo 17e capoverso 1. Pertanto, la piattaforma visualizza sempre i dati aggiornati dai sistemi sorgente. Questo tipo di attuazione risponde al principio della minimizzazione dei dati, consentendo a fedpol di gestire la piattaforma senza necessitare di un’ulteriore registrazione centralizzata dei dati.
Cpv. 3
Il collegamento di un sistema sorgente alla piattaforma di consultazione di polizia non ha alcuna conseguenza giuridica su tale sistema: il trattamento dei dati nei sistemi d’informazione collegati continua a essere disciplinato dalle vigenti disposizioni dei Cantoni o della Confederazione; ogni polizia cantonale o comunale o servizio federale mantiene la responsabilità per il proprio sistema d’informazione e per i dati ivi contenuti e tratta i dati secondo le disposizioni applicabili a tale sistema d’informazione.