Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/66: Approvazione del Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2027 · 23 pagine

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disciplinamento della LSAI relativo alla competenza di includere Stati nell’elenco degli Stati partner dovesse essere adottato dal Parlamento ed entrare in vigore il 1° gennaio 2026, il presente

progetto non sottostarebbe più all’approvazione del Parlamento ma verrebbe deciso direttamente mediante decreto del Consiglio federale. Ciò significherebbe che il progetto non sarebbe più necessario e i lavori per l’approvazione degli Stati partner da parte del Parlamento potrebbero essere sospesi. Se la LSAI dovesse essere modificata in tal senso, secondo il decreto federale concernente il meccanismo di verifica che garantisce un’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner, la collaborazione del Parlamento acquisirebbe maggiore importanza, poiché, conformemente all’articolo 2, per l’inclusione di nuovi Stati partner vengono consultate le competenti commissioni parlamentari.

3.2 Compatibilità tra compiti e finanze

I costi infrastrutturali per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni sono stati

sostenuti una tantum e i costi d’esercizio annuali sono già stati messi in conto, cosicché

l’estensione dello scambio automatico di informazioni ai nuovi Stati partner proposti non dovrebbe comportare sostanziali maggiori oneri.

3.3 Attuazione

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione trasmettono le informazioni

all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Questa inoltra i dati in forma cifrata alle autorità competenti dello Stato partner mediante una piattaforma di scambio commissionata dall’OCSE. Viceversa, riceve informazioni sulle persone assoggettate a imposta in Svizzera che detengono un conto in uno Stato partner. L’AFC mette i dati ricevuti a disposizione dei Cantoni,

che a loro volta possono utilizzare le informazioni nel quadro della procedura di tassazione.

Da settembre 2018 la Svizzera scambia annualmente informazioni relative a conti finanziari con i primi Stati partner. Finora lo scambio di dati è andato complessivamente a buon fine. Se lo

scambio automatico di informazioni è reciproco, l’invio dei dati viene coordinato con i partner. La trasmissione dei dati è avvenuta con il «Common Transmission System» dell’OCSE, il sistema di trasmissione comune potenziato a livello tecnico.

4 Commento ai singoli articoli

I decreti federali in virtù dei quali deve essere introdotto lo scambio automatico di informazioni con Armenia, Camerun, Mongolia, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Ruanda, Senegal e Tunisia si rifanno ai decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni con gli attuali Stati partner. A differenza di questi, però, per ragioni di economia procedurale gli Stati partner potenziali saranno raggruppati in un unico decreto federale; questo al fine di non dover trattare

singolarmente gli Stati proposti. Il Parlamento ha la facoltà di modificare durante le deliberazioni il decreto federale in relazione agli Stati partner proposti.

Art. 1

Con la presente disposizione, il Parlamento autorizza il Consiglio federale a notificare al

Segretariato dell’Organo di coordinamento dell’Accordo SAI che gli Stati e i territori proposti nel presente progetto devono figurare nell’elenco delle Giurisdizioni con le quali la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni (cpv. 1). Il Parlamento delega, inoltre, al Consiglio federale la competenza di fissare la data a partire dalla quale le informazioni relative ai conti finanziari sono scambiate (cpv. 2).

L’attivazione dello scambio automatico di informazioni obbliga gli istituti finanziari degli Stati partner a raccogliere e comunicare alle autorità competenti, dal momento della notifica, le informazioni