Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/66: Approvazione del Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2027 · 23 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

1.1.1 Attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni da parte della Svizzera

Il 15 giugno 2014 il Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici

1

(OCSE) ha adottato lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni . A seguito di tale decisione, il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (di seguito «Forum globale») ha invitato un centinaio di Stati e territori – tutti Paesi industrializzati o in sviluppo dotati di una piazza finanziaria – a aderire all’attuazione del nuovo standard e a effettuare il primo scambio di informazioni relative a conti finanziari nel 2017 o 2018 («committed

jurisdictions»). Nello stesso tempo questi Stati e territori sono stati confrontati con l’aspettativa di attuare lo scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati e territori che hanno manifestato interesse al riguardo e che adempiono i requisiti dello standard globale, compresi quelli in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati (cosiddetti «interested appropriate partners»).

L’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha approvato i mandati di negoziazione per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con l’UE (primo mandato), gli Stati Uniti e altri Stati (secondo mandato). Parallelamente, la Svizzera si è impegnata politicamente nei confronti del Forum globale, fatte salve le procedure parlamentari interne di approvazione, a introdurre lo scambio automatico di informazioni dal 2017 e a effettuare nel 2018 il primo scambio di

informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner2.

In Svizzera, le basi legali per l’attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017. Si tratta della Convenzione del 25 gennaio 19883 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (di seguito «Convenzione sull’assistenza amministrativa»), dell’Accordo multilaterale del 29 ottobre 20144 tra autorità competenti

concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari («Multilateral

Competent Authority Agreement», MCAA; di seguito «Accordo SAI»), della legge federale del 18 dicembre 20155 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) e dell’ordinanza del 23 novembre 20166 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali.

Contestualmente all’introduzione delle basi legali, il 1° gennaio 2017 è stato avviato lo scambio automatico di informazioni con i primi 38 Stati partner, tra i quali tutti gli Stati membri dell’UE e gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio, diverse piazze finanziarie nonché Stati

dell’OCSE vicini alla Svizzera con cui, nell’autunno 2018, è avvenuto il primo scambio di

informazioni relative a conti finanziari. Nel dicembre 2017 il Parlamento ha approvato i decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni con altri 41 Stati partner, nel

1www.oecd.org > Publications > International Standards for Automatic Exchange of Information in Tax Matters

2Nel presente messaggio, il termine «Stati partner» comprende gli Stati e i territori.

3 RS 0.652.1

4 RS 0.653.1

5 RS 653.1

6 RS 653.11