Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/66: Approvazione del Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2027 · 23 pagine
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possono richiedere, tramite notifica, il consenso dei rispettivi Stati partner a proseguire per un determinato periodo transitorio la trasmissione di informazioni senza l’applicazione o il
completamento delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale
rafforzate secondo lo SCC nella sua versione aggiornata. A tal fine, il Forum globale ha stabilito un periodo transitorio di al massimo tre anni e ne sorveglierà la corretta attuazione. L’articolo 39 capoverso 5 D-LSAI13 conferisce al Consiglio federale la competenza di fornire il consenso a tali richieste degli Stati partner. Se a uno Stato partner non viene concesso il periodo transitorio o quest’ultimo è scaduto, secondo l’articolo 31 capoverso 3 D-LSAI il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può ordinare le misure previste nelle basi di diritto internazionale per questi casi: a) la Svizzera non trasmette più informazioni allo Stato partner interessato; o b) la Svizzera sospende lo scambio di informazioni nei confronti dello Stato partner interessato14. L’aggiornamento dello SCC può essere attuato in un secondo tempo da quegli Stati che, a causa di difficoltà tecniche o legislative, non sono in grado di attuarlo entro il termine concordato. Tra questi rientrano gli Stati che hanno introdotto lo SCC solo di recente o che sono in procinto di introdurlo, ovvero la maggior parte degli Stati proposti nel presente progetto come nuovi partner. Ciò non influisce sul fatto che gli Stati partner che attivano lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Svizzera trasmetteranno in ogni caso informazioni in base allo SCC finora applicabile.
Per quanto riguarda l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con nuovi Stati partner, non sussistono differenze rispetto alla procedura seguita finora. Il decreto federale deve essere stato approvato dal Parlamento e i nuovi Stati partner devono adempiere i requisiti dello standard globale (ivi comprese le disposizioni in materia di protezione dei dati fornite in base alle
dichiarazioni degli Stati partner nel quadro dell’Accordo SAI15) al più tardi entro il primo scambio di informazioni relative a conti finanziari, circostanza da accertare nel quadro delle disposizioni del decreto federale del 6 dicembre 201716 concernente il meccanismo di verifica che garantisce un’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019. Per garantire che gli Stati partner rispettino realmente le disposizioni dello standard globale prima che la Svizzera trasmetta informazioni relative a conti finanziari, il Consiglio federale verifica se sussistono indizi di problemi nell’applicazione dello scambio automatico di informazioni (ad es. difficoltà giuridiche o tecniche nell’attuazione, incidenti legati alla sicurezza dei dati, violazioni dei diritti umani in relazione allo scambio automatico di informazioni) che richiedono misure previste da accordi internazionali. Secondo il decreto federale i risultati devono essere presentati in un rapporto da sottoporre per consultazione alle competenti commissioni parlamentari conformemente all’articolo 152 capoverso 5 della legge del
13 dicembre 202217 sul Parlamento (LParl).
L’approvazione da parte del Parlamento dei decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni non implica ancora lo scambio effettivo delle informazioni relative a conti finanziari. A tale scopo occorre infatti anzitutto la reciproca notifica degli Stati partner all’OCSE secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell’Accordo SAI, che determina l’attivazione giuridicamente
vincolante dello scambio automatico di informazioni nel rapporto bilaterale. Gli Stati approvati dal Parlamento che, al termine dell’iter parlamentare di approvazione, non abbiano ancora manifestato interesse a introdurre lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera o non abbiano ancora notificato la Svizzera quale Stato partner, non saranno notificati dal Consiglio federale all’OCSE come Stati partner, il che rimanderà l’attivazione dello scambio automatico di informazioni a data da destinarsi.
In allegato al presente rapporto sono disponibili ulteriori informazioni dettagliate sugli Stati proposti.
13 FF 2025 884
14 Cfr. al riguardo il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 2025 concernente l’approvazione dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e dell’Accordo SAI Cripto-attività nonché la modifica della legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali, commento all’art. 31 cpv. 3 D-LSAI; FF 2025 883, pag. 73.
15 Cfr. RU 2017 3533 per la notifica della Svizzera conforme alla sez. 7 par. 1 lett. d dell’Accordo SAI.
16 FF 2018 41
17 RS 171.10