Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/66: Approvazione del Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2027 · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

dichiarati che le persone fiscalmente residenti in Svizzera detengono presso istituti finanziari negli Stati partner (cfr. al riguardo il n. 5.3)29.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Le premesse organizzative, tecniche e in materia di personale necessarie per l’utilizzo delle informazioni provenienti dall’estero dovevano essere già soddisfatte in vista del primo scambio di informazioni relative a conti finanziari, nel 2018. Non si può escludere che, con un ampliamento della rete di Stati partner, i Cantoni possano aver bisogno di maggiori risorse, anche se l’esigua rilevanza economica della maggior parte degli Stati e dei territori proposti rende questo scenario poco realistico.

Il presente progetto non dovrebbe comportare maggiori uscite per i Comuni, non essendo questi coinvolti nell’attuazione dello scambio automatico di informazioni. È invece plausibile un aumento delle entrate per Cantoni e Comuni se, grazie allo scambio automatico di informazioni, saranno resi noti i valori patrimoniali finora non dichiarati negli Stati partner di persone fiscalmente residenti in Svizzera. Le persone residenti in Svizzera provenienti dagli altri Stati partner proposti per lo scambio automatico di informazioni rappresentano nell’insieme soltanto lo 0,19 per cento della popolazione residente permanente in Svizzera30. Un sostanziale aumento delle entrate appare pertanto improbabile. Altrettanto improbabile appare l’eventualità di un minor gettito fiscale dovuto a ripercussioni negative sui patrimoni gestiti dagli istituti finanziari svizzeri, come illustra la sezione successiva.

Non sono previste particolari ripercussioni per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

5.3 Ripercussioni per l’economia

L’attuazione dello scambio automatico di informazioni dal 2027 con gli Stati partner proposti mira a rafforzare la credibilità e l’integrità della piazza finanziaria svizzera a livello internazionale,

ottimizzare la certezza del diritto e la sicurezza della pianificazione e migliorare l’accesso ai

mercati rilevanti per i fornitori svizzeri di servizi finanziari che operano all’estero. Pertanto, le misure proposte servono a garantire gli obiettivi generali della partecipazione allo scambio

automatico di informazioni e danno un contributo essenziale alla reputazione della piazza

finanziaria svizzera. Inoltre, l’attuazione dello scambio automatico di informazioni dal 2027 con gli Stati partner proposti sottolinea l’impegno della Svizzera nell’ambito della trasparenza fiscale.

Il progetto ha effetti minori sulle imprese e sulle persone che risiedono fiscalmente in Svizzera e che detengono un conto finanziario in uno degli Stati partner proposti. Nei confronti dell’istituto finanziario estero devono presentare le informazioni o le dichiarazioni necessarie all’adempimento degli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica. I circa 9000 istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione, per contro, devono raccogliere, elaborare e comunicare le informazioni

relative ai conti finanziari delle persone fiscalmente residenti negli Stati partner. Il progetto, tuttavia, non allarga la cerchia degli istituti tenuti alla comunicazione ai sensi dello scambio automatico di informazioni e gli istituti finanziari interessati dispongono già da diversi anni dell’infrastruttura e dei processi necessari. Per questo motivo, nonostante l’inclusione di altri Stati partner, i costi

supplementari sopportati sotto forma di costi di introduzione una tantum e di costi d’esercizio ricorrenti dovrebbero risultare modesti.

Per quanto concerne le ripercussioni sulla competitività, occorre tenere presente che lo scambio automatico di informazioni è uno standard internazionale, applicato secondo regole uniformi dagli Stati e dai territori partecipanti. La sua attuazione non pregiudica quindi la piazza finanziaria

29 Cfr. al riguardo anche l’evoluzione dell’autodenuncia esente da pena registrata negli ultimi anni: www.estv.admin.ch > Imposta preventiva > Contatto > Divisione affari penali e inchieste DBP.

30 Totale della popolazione straniera per Cantone e provenienza: www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Fatti e cifre > Statistica degli stranieri.