Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/66: Approvazione del Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2027 · 23 pagine
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una clausola di confidenzialità conforme al Modello di convenzione dell’OCSE. L’articolo 16
capoverso 2 LPD deve essere sempre rispettato a prescindere.
A questo scopo, nel quadro della procedura di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera d dell’Accordo SAI Conti finanziari, la Svizzera ha depositato al Segretariato dell’Organo di coordinamento una notifica in cui39 definisce gli obblighi pertinenti in materia di protezione dei dati e, in particolare, il diritto della persona interessata di accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati, così come il diritto a un ricorso giurisdizionale. Uno Stato che include la Svizzera nel proprio elenco di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni si impegna in modo vincolante, in virtù
dell’Accordo SAI, a rispettare a livello bilaterale le disposizioni svizzere in materia di protezione dei dati contenute nella notifica. La verifica se gli Stati partner soddisfino i principi svizzeri in materia di protezione dei dati contenuti nella notifica si basa primariamente su indicazioni di persone
interessate o su segnalazioni pervenute alla Segreteria dell’Organo di coordinamento. Se sulla base di tali comunicazioni e dei successivi accertamenti del caso dovesse essere confermata la violazione sistematica delle disposizioni in materia di protezione dei dati da parte di uno Stato partner, lo scambio automatico di informazioni può essere sospeso.
39 RU 2017 3533