Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/66: Approvazione del Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2027 · 23 pagine
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svizzera in termini di competitività rispetto ad altre piazze finanziarie. Lo scambio automatico di informazioni e la sua estensione indeboliscono tuttavia, nel tempo, il posizionamento della piazza finanziaria svizzera rispetto alla concorrenza. In particolare, sono ipotizzabili minori introiti per le banche che esercitano attività transfrontaliere, se si verificassero deflussi di attività finanziarie dalla Svizzera a causa dell’estensione dello scambio automatico di informazioni. Tuttavia, le stime sull’andamento dei patrimoni offshore amministrati in Svizzera evidenziano un’evoluzione positiva a seguito dell’emanazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni nel 2014,
anche se la quota di mercato della Svizzera ha registrato una contrazione31. Appare dunque improbabile che la proposta di estensione dello scambio automatico di informazioni comporti un deflusso significativo dei patrimoni della clientela. Una tale evoluzione sarebbe da escludere in particolare perché i nuovi Stati partner proposti per lo scambio automatico di informazioni
presentano una scarsa rilevanza economica e non sono considerati mercati di sbocco rilevanti per i servizi finanziari transfrontalieri. Tuttavia, a medio termine lo scambio automatico di informazioni dovrebbe determinare un livellamento della concorrenza internazionale, grazie al quale verrebbe a crearsi un contesto favorevole per la piazza finanziaria svizzera, in cui i vantaggi competitivi del Paese (stabilità politica, moneta forte e stabile, capitale umano) recherebbero a lungo termine beneficio.
Il progetto non dovrebbe avere ripercussioni dirette sulla crescita, sul grado di occupazione, sui prezzi e sul livello salariale in Svizzera.
5.4 Altre ripercussioni
Si osserva che le misure adottate per accrescere la trasparenza fiscale a livello internazionale contribuiscono anche a migliorare l’adempimento fiscale in Svizzera, come dimostra l’elevato numero di autodenunce esenti da pena presentate prima dell’introduzione dello scambio
automatico di informazioni32.
Non si prevedono ripercussioni ambientali; tuttavia, le relative problematiche non sono state esaminate.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Il disegno di decreto federale si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., che conferisce alla
Confederazione la competenza generale in materia di affari esteri. L’Assemblea federale approva i trattati internazionali secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost.
Lo scambio automatico di informazioni rappresenta un’ingerenza nella sfera privata, in particolare nel diritto all’autodeterminazione informativa. Tuttavia, i requisiti costituzionali previsti
dall’articolo 36 Cost. per la restrizione dei diritti fondamentali sono soddisfatti, considerato che trovano una base legale nella LSAI e lo scambio automatico di informazioni costituisce una misura adeguata e necessaria per garantire la conformità fiscale dei clienti esteri, il riconoscimento
internazionale e la competitività della piazza finanziaria svizzera. Mediante la garanzia della via giudiziaria, concretizzata nell’articolo 19 LSAI, per le persone interessate dallo scambio di dati sono altresì adempiuti i diritti di accesso e di rettifica conferiti dalla legislazione sulla protezione dei dati, nonché il diritto all’emanazione di una decisione.
31 Associazione svizzera dei banchieri (2018): Banking Barometer 2018, pag. 49, consultabile all’indirizzo: www.swissbanking.org/en/services/library/studies-reports; Boston Consulting Group (2014): Global Wealth 2014, pag. 10, consultabile all’indirizzo: Global Wealth 2014: Riding a Wave of Growth ; Boston Consulting Group (2021): Global Wealth 2021, pag. 10, consultabile all’indirizzo: web-assets.bcg.com/d4/47/64895c544486a7411b06ba4099f2/bcg-global-wealth-2021-jun-2021.pdf.
32 Cfr. al riguardo: The Compliance Effects of the Automatic Exchange of Information: Evidence from the Swiss Tax Amnesty.