Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/66: Approvazione del Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2027 · 23 pagine
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6.6 Delega di competenze legislative
Il progetto non contiene alcuna base per la delega di competenze legislative.
6.7 Protezione dei dati
La confidenzialità e la sicurezza delle informazioni sono di importanza centrale nei rapporti tra le autorità fiscali e i contribuenti. La confidenzialità delle informazioni riguardanti i contribuenti è pertanto un elemento cardine dello scambio di informazioni fiscali. Lo SCC esige che gli Stati partecipanti adottino misure adeguate per la tutela della confidenzialità e della protezione dei dati. Questo significa che devono disporre di un quadro organizzativo e giuridico tale da garantire la confidenzialità e l’impiego adeguato delle informazioni scambiate. A questo si aggiunge un quadro generale per la gestione della sicurezza delle informazioni conforme agli standard internazionali riconosciuti, così come disposizioni e procedure esecutive per il perseguimento di violazioni della confidenzialità e abusi delle informazioni scambiate.
A tale scopo il Forum globale ha svolto la verifica delle misure in materia di confidenzialità e
sicurezza dei dati («confidentiality and data safeguard-assessment», CDS) in oltre 120 Stati partner. Si tratta di verifiche approfondite effettuate sulla base dei criteri di riferimento e della metodologia specifica. Gli Stati partner che, a seguito di tali verifiche, non hanno ricevuto
raccomandazioni o hanno ricevuto soltanto raccomandazioni di miglioramento («recommendations for improvement»; il dispositivo nazionale di sicurezza dei dati non presenta problemi sistemici gravi, tali da compromettere la sicurezza dei dati, ma evidenzia un potenziale di miglioramento puntuale; l’attuazione di tali raccomandazioni viene sorvegliata nel quadro del processo di
monitoraggio continuo) soddisfano i requisiti previsti dall’Accordo e sono quindi considerati Stati partner idonei allo scambio di dati su base reciproca. Gli Stati partner il cui dispositivo di sicurezza dei dati presenta lacune importanti e che hanno ricevuto raccomandazioni per risolvere tale
problema («requirements to address an issue») possono partecipare soltanto allo scambio
automatico di informazioni non reciproco, sempre che non abbiano proceduto a miglioramenti sostanziali validati dal Forum globale. In questo modo l’Accordo SAI Conti finanziari assicura che possano ottenere informazioni soltanto gli Stati partner in grado di attuare lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari in conformità con lo standard e di garantire, in particolare, la confidenzialità e la sicurezza dei dati scambiati. Gli Stati non ancora verificati devono pertanto sottoporsi alla CDS prima di poter partecipare allo scambio automatico di informazioni.
Poiché gli Stati partecipanti pongono requisiti differenti alla protezione dei dati personali, lo
standard prevede altresì che gli stessi possano subordinare l’attuazione dello scambio automatico di informazioni al rispetto delle proprie leggi nazionali in questo ambito quale condizione
vincolante. A tal fine devono comunicare i propri requisiti al Segretariato dell’Organo di
coordinamento. Nell’ambito dell’attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni, gli Stati partner si impegnano a soddisfare i requisiti in materia di protezione dei dati menzionati nella notifica dello Stato interessato. Gli Stati proposti non sono inclusi nell’elenco del Consiglio federale degli Stati che offrono una protezione adeguata dei dati ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 202037 sulla protezione dei dati (LPD; allegato 1 dell’ordinanza del 31 agosto 202238 sulla protezione dei dati [OPDa]). Per garantire un adeguata protezione dei dati, è quindi necessario ottemperare all’articolo 16 capoverso 2 LPD (principi della comunicazione di dati personali all’estero). Sulla base dell’articolo 16 LPD stesso, ciò deve avvenire attraverso la constatazione da parte del Consiglio federale dell’adeguatezza della protezione dei dati oppure mediante un trattato internazionale aggiuntivo che garantisce una protezione dei dati appropriata a livello bilaterale. L’Accordo SAI prevede un meccanismo, equivalente a un accordo sulla
protezione dei dati secondo l’articolo 6 LSAI, che garantisce un livello di protezione appropriato ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 lettera a LPD (in termini di contenuto può essere fatto riferimento in modo analogo all’art. 9 OPDa). Ciò vale, in particolare, per quanto riguarda gli Stati che non dispongono di una legge specifica sulla protezione dei dati, ma negli accordi fiscali hanno concluso
37 RS 235.1
38 RS 235.11