Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/66: Approvazione del Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2027 · 23 pagine
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relative ai conti di persone residenti negli Stati partner in questione, conformemente allo SCC dell’OCSE.
Art. 2
Il decreto federale del 6 dicembre 2017 concernente il meccanismo di verifica che garantisce un’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 definisce i criteri per la verifica che il Consiglio
federale deve eseguire prima di avviare il primo scambio di dati e disciplina l’iter procedurale26.
Con un rimando a questo decreto federale si assicura che anche i nuovi Stati partner siano oggetto di una verifica atta a garantire l’adempimento dei requisiti necessari per l’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni. Concretamente, anche dopo l’attivazione dello scambio automatico di informazioni con questi Stati partner, prima di avviare il primo scambio di dati, il Consiglio federale verificherà nuovamente se tali Stati partner, con i quali lo scambio
automatico di informazioni deve avvenire su base reciproca, soddisfino le prescrizioni dello
standard. Qualora dalla verifica risultasse che in uno Stato partner l’attuazione dello scambio automatico di informazioni non è conforme allo standard, il Consiglio federale potrà sospendere lo scambio di dati con tale Stato partner.
Dopo il primo scambio di dati, tale verifica dovrà essere ripetuta periodicamente, in funzione dei rischi. Nel caso degli Stati e dei territori per i quali non si applica reciprocità, occorrerà verificare in particolare se le rispettive notifiche siano ancora valide.
Art. 3
Conformemente all’articolo 39 lettera a LSAI il Parlamento approva mediante decreto federale semplice, non sottostante a referendum facoltativo (art. 163 cpv. 2 della Costituzione federale [Cost.]27), l’inclusione di uno Stato o di un territorio nell’elenco depositato al Segretariato
dell’Organo di coordinamento secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell’Accordo SAI.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati partner non dovrebbe
implicare un aumento sostanziale degli oneri, poiché i provvedimenti di attuazione organizzativi, tecnici e in materia di personale necessari erano già stati previsti nel quadro dell’entrata in vigore della Convenzione sull’assistenza amministrativa, dell’Accordo SAI e della LSAI28. I valori empirici osservati finora sul piano tecnico indicano che i provvedimenti adottati dovrebbero coprire in linea di massima anche in futuro l’aumento degli oneri dovuto all’attivazione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati partner.
Per quanto concerne le ripercussioni fiscali occorre distinguere tra le comunicazioni della Svizzera in favore delle autorità fiscali di tali Paesi e quelle che il fisco svizzero riceverà da loro. Considerate le comunicazioni della Svizzera all’estero, non si possono escludere minori introiti per
Confederazione e Cantoni (in particolare riduzione degli utili del settore finanziario, minori entrate dell’imposta preventiva). Viceversa, l’elemento di reciprocità previsto dallo scambio automatico di informazioni implica un potenziale aumento delle entrate derivante dagli averi ad oggi non
26 Nel quadro del progetto concernente l’introduzione del quadro per lo scambio automatico di informazioni in materia di cripto-attività con gli Stati partner rilevanti dal 2026 si propone un’estensione del meccanismo di verifica allo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. A tal fine il decreto federale concernente il meccanismo di verifica sarà sottoposto a una revisione di base. I criteri di verifica rimangono invariati (basi giuridiche; disposizioni in materia di protezione dei dati; rete di Stati partner; nessuna comunicazione negativa; clausola dell’ordine pubblico; nessuna violazione dei diritti dell’uomo in relazione all’imposizione e all’assistenza amministrativa in materia fiscale).
27 RS 101
28 Cfr. le spiegazioni nel FF 2015 4467, in particolare 4544 seg., e nel FF 2016 5945, in particolare 5979 seg.