Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/66: Approvazione del Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2027 · 23 pagine
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dicembre 2018 con 10 Stati partner, nel dicembre 2019 con 18 Stati partner, nel marzo 2020 con un ulteriore Stato partner e nel dicembre 2022 con altri 12 Stati partner7.
La Svizzera conta pertanto attualmente una rete di 113 Stati partner con cui ha attivato lo scambio automatico di informazioni e con cui vengono scambiati effettivamente dati relativi a conti
finanziari. Con sei Stati partner lo scambio automatico di informazioni non è ancora stato attivato perché questi non soddisfano i requisiti dello standard (Giordania, Montenegro, Marocco, Uganda, Trinidad e Tobago) o perché non hanno manifestato interesse per lo scambio automatico di
informazioni con la Svizzera (Niue). Con uno Stato partner lo scambio automatico di informazioni è stato sospeso (Russia). Con il presente progetto la Svizzera intende estendere la propria rete a tutti i 128 Stati e territori che ad oggi hanno manifestato in seno al Forum globale il proprio
interesse a introdurre lo standard globale e che hanno indicato una data per la sua attuazione. In questo modo vengono gettate le basi per includere nella rete di Stati partner per lo scambio
automatico di informazioni anche queste «committed jurisdictions» non appena manifestano il proprio interesse a aderire allo standard e ne soddisfano i requisiti8. In un’ottica di economia procedurale, tali Stati devono essere presi in considerazione tempestivamente, affinché al
momento opportuno lo scambio automatico di informazioni possa essere introdotto in tempi rapidi.
1.1.2 Sviluppi internazionali recenti
Per poter sfruttare pienamente i vantaggi dello standard per lo scambio automatico di informazioni, occorre garantirne un’attuazione efficace su larga scala. Per questo motivo, il G20 ha incaricato il Forum globale di monitorarne e verificarne l’attuazione a livello mondiale. In una prima fase è stato garantito che tutti gli Stati rilevanti per lo scambio automatico di informazioni (ovvero tutti gli Stati membri del Forum globale, ad eccezione dei Paesi in sviluppo che non hanno un centro
finanziario) si impegnino ad attuare lo standard per lo scambio automatico di informazioni. In una seconda fase sono stati esaminati il quadro giuridico e l’efficacia dell’attuazione dello standard nella prassi degli Stati partecipanti, al fine di garantirne il rispetto da parte degli istituti finanziari tenuti alla comunicazione. Il momento e il contenuto di tali verifiche sono così definiti da poter valutare in modo oggettivo e significativo i relativi requisiti:
In virtù di un mandato del G20, l’OCSE ha definito i criteri9 con cui identificare gli Stati che non hanno attuato in modo soddisfacente gli standard internazionali in materia di trasparenza fiscale. Anche la rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni e la disponibilità a
introdurre lo scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati partner idonei interessati
(«substantially all interested appropriate partners») costituiscono criteri essenziali e, al tempo stesso, elementi di valutazione importanti. Gli Stati che non hanno introdotto tempestivamente lo scambio automatico di informazioni con gli Stati partner idonei interessati («interested appropriate partners») ricevono una raccomandazione in tal senso. Qualora uno Stato non ottemperasse adeguatamente alle raccomandazioni del Forum globale, ciò potrebbe ripercuotersi negativamente sul giudizio delle valutazioni tra pari concernenti lo scambio automatico di informazioni.
Anche l’UE ha elaborato una procedura analoga, secondo la quale, in caso di mancato
adempimento dei criteri menzionati, gli Stati e i territori non cooperativi vengono inseriti nella lista
7 L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con gli Stati partner è avvenuta finora sulla base dei seguenti oggetti: - 15.081 (Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE. Modifica); - 16.057 (Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l’Islanda, la Norvegia, Guernsey, Jersey, l’Isola di Man, il Giappone, il Canada e la Repubblica di Corea); - 17.040 (Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con 41 Stati partner dal 2018/2019); - 18.055 (Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Singapore e Hong Kong e con altri Stati partner); - 19.033 (Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2020/2021). - 22.048 (Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2023/2024).
8 Nel momento in cui si concludeva la stesura del presente rapporto non avevano ancora formalmente comunicato all’OCSE il proprio interesse allo scambio automatico di informazioni con la Svizzera i seguenti Stati: Camerun, Mongolia, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Ruanda, Senegal e Tunisia.
9 www.consilium.europa.eu/media/37247/buenos_aires_leaders_declaration.pdf; n. 26.