Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/66: Approvazione del Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2027 · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

questo motivo, gli altri 43 Stati e territori (tutti Paesi emergenti o in sviluppo)22 che si sono

dichiarati favorevoli allo scambio automatico di informazioni, ma che finora non hanno indicato una data per l’attuazione, allo stato attuale non vengono considerati.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è contenuto né nel messaggio del 24 gennaio 202423 sul programma di

legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 6 giugno 202424 sul programma di

legislatura 2023–2027. È tuttavia parte integrante degli obiettivi 1 (finanze), 3 (economia mondiale) e 11 (multilateralismo) del Consiglio federale del 2022.

Il rispetto degli standard internazionali in materia fiscale, in particolare per quanto attiene alla trasparenza e allo scambio di informazioni, è anche parte integrante della strategia del Consiglio federale per una piazza finanziaria svizzera competitiva.

L’obiettivo è in linea anche con la «Strategia per uno sviluppo sostenibile», con la quale la Svizzera intende adempiere i propri impegni politici scaturiti dall’«Agenda 2030 per uno sviluppo

sostenibile» dell’ONU, che contiene 17 obiettivi di sviluppo sostenibile («Sustainable Development Goals»; in particolare l’obiettivo 10: ridurre le disuguaglianze all’interno dei Paesi e fra gli stessi).

2 Procedura preliminare

Nell’ottobre 2018 il Consiglio federale ha consultato le Commissioni della politica estera e le Commissioni dell’economia e dei tributi di entrambe le Camere in merito alle future estensioni della rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni. La maggioranza dei membri delle Commissioni era sostanzialmente favorevole all’attuazione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati partner e ha aderito alla procedura proposta dal Consiglio federale. Durante il dibattito in Consiglio nazionale è stato precisato che la Svizzera non notificherà quegli Stati e quei territori che sono stati approvati dal Parlamento come Stati partner ma che non

adempiono i criteri necessari all’introduzione dello scambio automatico di informazioni, con

conseguente rinvio dello scambio di un anno o più.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

Fatto salvo lo svolgimento dell’iter parlamentare di approvazione, il Consiglio federale propone di estendere la rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni ad altri otto Stati partner.

In caso di attivazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con nuovi Stati partner occorre fare in modo che i nuovi Stati partner vengano notificati tenendo conto di un periodo di preparazione sufficientemente lungo e lo scambio non sia attivato prima del 1° gennaio dell’anno successivo.

Nell’ambito della revisione della LSAI, effettuata contestualmente all’introduzione dello SCC

riveduto e del quadro per lo scambio automatico di informazioni in materia di cripto-attività

(«Crypto-Asset Reporting Framework»)25, è stato proposto, tra l’altro, di demandare al Consiglio federale la competenza di determinare gli Stati da includere nell’elenco degli Stati partner con cui attuare lo scambio automatico di informazioni per entrambi gli standard. Se il nuovo

22 Si tratta di (stato a gennaio 2025): Egitto, Algeria, Angola, Bielorussia, Benin, Bosnia ed Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Congo-Kinshasa, Gibuti, Repubblica Dominicana, Costa d’Avorio, El Salvador, Eswatini, Figi, Gabon, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Cambogia, Capo Verde, Congo-Brazzaville, Lesotho, Liberia, Madagascar, Mali, Mauritania, Namibia, Niger, Macedonia del Nord, Palau, Filippine, Zambia, Serbia, Sierra Leone, Tanzania, Togo, Ciad, Uzbekistan, Vietnam e Zimbabwe.

23 FF 2024 525

24 FF 2024 1440

25 RS 653.1