Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/66: Approvazione del Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2027 · 23 pagine

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1.2.2 Valutazione

Per consolidare il «level playing field» internazionale, gli Stati e i territori che aderiscono allo scambio automatico di informazioni ampliano costantemente la loro rete di Stati partner.

L’estensione prevista della rete di Stati partner della Svizzera risponde infatti a un requisito

internazionale. Pressoché tutti gli Stati membri del G20, dell’OCSE e dell’UE hanno già scambiato dati con alcuni degli Stati partner proposti o lo hanno previsto per il 2026.

In futuro, l’estensione della rete svizzera per lo scambio automatico di informazioni si concentrerà sui Paesi emergenti e in sviluppo, come previsto dalla strategia generale del Consiglio federale in materia di mercati finanziari per una piazza finanziaria integra e trasparente, che include anche la lotta contro i flussi finanziari illeciti («illicit financial flows»)18. La Svizzera aderisce agli standard internazionali consolidati in materia di lotta contro la criminalità finanziaria, l’evasione fiscale, il riciclaggio di denaro e la corruzione, partecipa attivamente alla loro elaborazione e si è impegnata politicamente per la loro attuazione ed esecuzione. Inoltre, nell’ambito della cooperazione

internazionale allo sviluppo, sostiene numerosi programmi volti alla mobilitazione delle risorse interne («domestic resources mobilisation») e al contenimento dei flussi finanziari illeciti, così come gli sforzi profusi dal Forum globale nel promuovere lo sviluppo delle capacità, in particolare per l’attuazione degli standard internazionali in materia di trasparenza fiscale. I sistemi fiscali, compresi la loro struttura, il loro quadro giuridico e la loro gestione, svolgono un ruolo decisivo nella

mobilitazione delle risorse interne. Ciò consente agli Stati di accelerare la propria crescita

economica e il proprio sviluppo sostenibile, procurandosi e impiegando risorse proprie per la predisposizione di beni e servizi pubblici (sanità, educazione, sviluppo di sistemi di sicurezza sociale, infrastruttura negli ambiti dell’energia, dei trasporti, dell’acqua e delle acque di scarico, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione)19. Sette Paesi africani hanno dichiarato di aver identificato nel 2023 oltre 2,2 miliardi di euro in entrate addizionali (imposte, interessi e sanzioni) grazie allo scambio di informazioni. Si tratta dell’importo più elevato dall’inizio del

programma «Africa Initiative» nel 2014 che supera il totale delle entrate supplementari identificate dai Paesi africani dal 2009 al 2022. Ciò porta complessivamente a oltre 3,8 miliardi di euro il totale delle entrate che i Paesi africani hanno recuperato attraverso investigazioni fiscali offshore,

programmi di denuncia volontaria relativi allo scambio automatico di informazioni e altre attività di compliance supportate dallo scambio di informazioni su domanda e dallo scambio automatico di informazioni20. Con queste risorse aggiuntive, tali Stati possono contribuire in modo decisivo al rafforzamento della loro autonomia, del buon governo, della crescita e della stabilità, riducendo così la loro dipendenza da altri Stati e organizzazioni. Organismi quali l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), il Fondo monetario internazionale o la Banca mondiale considerano la cooperazione internazionale in materia fiscale, e in particolare lo scambio automatico di

informazioni, un elemento chiave per il successo della mobilitazione delle risorse proprie da parte dei Paesi emergenti e in sviluppo, ragione per cui auspicano e sostengono l’introduzione più ampia possibile dello scambio automatico di informazioni21.

Le procedure e le definizioni necessarie alla determinazione degli Stati rilevanti per lo SCC,

stabilite dal Forum globale a fine 2024, non lasciano margine a modalità di procedere divergenti, dato il carattere vincolante dello SCC in quanto standard minimo. Appare pertanto coerente considerare soltanto gli Stati che si sono dichiarati favorevoli all’attuazione dello SCC affinché la rete di Stati partner corrisponda alle circostanze reali.

In termini procedurali, il modo di procedere proposto è pienamente in sintonia con le attivazioni avvenute fino a questo momento e in base alle quali vengono presi in considerazione soltanto gli Stati partner che al primo scambio di dati soddisfano pienamente i requisiti stabiliti dall’OCSE. Per

18 Per maggiori informazioni sugli sforzi compiuti dalla Svizzera nella lotta contro i flussi finanziari illeciti, si veda il sito: https://www.sif.admin.ch/it/flussi-finanziari-illeciti-2.

19 Cfr. World Bank Group, Domestic Resource Mobilization (DRM) and Illicit Financial Flows (IFFs): Board Update, Washington, D.C., febbraio 2017, consultabile all’indirizzo: documents.worldbank.org/curated/en/877291492623853466/Domestic-Resource-Mobilization-DRM-and-Illicit-Financial-Flows-IFFs-Board-Update.

20 Tax Transparency in Africa 2024 –Two-page overview PDF

21 Cfr. Cooperation and exchange of information could boost revenue collection in Africa; World Bank Document («Enhancing the Effectiveness of External Support in Building Tax Capacity in Developing Countries»).