Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/66: Approvazione del Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2027 · 23 pagine
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Allegato: Informazioni dettagliate sui singoli Stati e territori Le informazioni dettagliate sullo scambio automatico di informazioni riportate di seguito tengono conto degli sviluppi e della situazione nei singoli Stati e territori fino a fine giugno 2025. Alla luce dei numerosi sviluppi internazionali in materia, queste informazioni verranno nuovamente aggiornate prima dei dibattiti parlamentari. Ulteriori aggiornamenti potrebbero seguire nelle fasi rilevanti della procedura.
Armenia
Creazione delle basi giuridiche necessarie in Armenia
In seno all’OCSE e al Forum globale l’Armenia si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di
informazioni relative a conti finanziari con un primo scambio di dati nel 2025. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 24 gennaio 2018 ed è entrata in vigore il 1° giugno 2020. L’Armenia ha firmato l’Accordo SAI Conti finanziari il 12 gennaio 202440. La legislazione di attuazione nazionale (in particolare la legge della Repubblica d’Armenia su modifiche e aggiunte alla legge fiscale della Repubblica d’Armenia) è in vigore. L’Armenia dispone dunque delle basi giuridiche necessarie per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e
dell’Accordo SAI. L’Armenia ha già notificato all’OCSE la Svizzera quale Stato partner per lo scambio automatico di informazioni.
Confidenzialità e sicurezza dei dati in Armenia
Nel 2024, prima dello scambio di dati con l’Armenia, il Forum globale ha esaminato e giudicato
soddisfacente («no issues identified, but certain elements would benefit from improvements») il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto da questo Paese.
L’Armenia è quindi considerato uno Stato partner idoneo allo scambio di informazioni su base reciproca. Il DFF si è pronunciato sui risultati della valutazione, ritenendoli adeguati.
L’Armenia ha concluso con gli Stati Uniti un Accordo FATCA IGA secondo il modello 2 (scambio non reciproco di informazioni), entrato in vigore il 7 luglio 2019. Tuttavia, non sono ancora disponibili i risultati della valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS.
Nel quadro del secondo ciclo di valutazione dello scambio di informazioni su domanda nel marzo 2024, il Forum globale ha giudicato il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dall’Armenia conforme allo standard («compliant»). Non ha riscontrato carenze nelle procedure e nelle basi giuridiche dell’Armenia relative alla confidenzialità. Pressoché tutti gli accordi fiscali conclusi dall’Armenia contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello di convenzione dell’OCSE. Inoltre, la legge fiscale e il diritto penale prevedono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.
L’attuazione pratica sarà oggetto della seconda fase di valutazione.
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L’Armenia è membro dell’«Inclusive Framework on BEPS» e il 5 settembre 2024 ha firmato l’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese
(Accordo SRPP).
Dal 2015 l’Armenia dispone di un’adeguata legge sulla protezione dei dati personali. Quale membro della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, l’Armenia è tenuta a garantire le disposizioni sulla protezione dei dati personali sancite dall’articolo 8. L’Armenia non figura nell’elenco del Consiglio federale degli Stati con una protezione dei dati adeguata, ragione per cui sono necessarie misure aggiuntive per garantire una
40 L’attivazione vincolante di diritto internazionale dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner avviene sulla base di una notifica reciproca depositata presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento di cui all’Accordo SAI.
41 Tutti gli Stati membri dell’OCSE e del G20 si sono impegnati a introdurre una rendicontazione Paese per Paese («country-by-country reporting») secondo le disposizioni del rapporto sull’azione 13 («Documentazione dei prezzi di trasferimento e rendicontazioni Paese per Paese») del piano d’azione dell’OCSE. Considerati i notevoli vantaggi che la rendicontazione Paese per Paese offre alle amministrazioni fiscali nello svolgimento di una valutazione generale dei rischi legati alla determinazione dei prezzi di trasferimento così come di altri rischi fiscali nell’ambito dell’erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili (BEPS), si sono impegnati ad attuare la rendicontazione Paese per Paese anche alcuni altri Stati e territori (che insieme agli Stati membri dell’OCSE formano l’«Inclusive Framework on BEPS»), tra cui Paesi in sviluppo. Cfr. al riguardo il sito: www.sif.admin.ch/it/inclusive-framework-beps-it.