Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/66: Approvazione del Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2027 · 23 pagine
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6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’introduzione dello scambio automatico di informazioni non ha alcun effetto sulle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) in essere con gli Stati partner seguenti:
- Armenia (Convenzione del 12 giugno 200633 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di
Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio [con Protocollo del 12 novembre 2021]);
- Mongolia (Convenzione del 20 settembre 199934 tra la Confederazione Svizzera e la Mongolia
per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio [con Protocollo]);
- Ruanda (Scambio di note del 29 giugno 195935 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
belga concernente l’imposizione delle imprese di navigazione marittima o aerea in Svizzera e nel Congo belga; secondo il numero 6 lo scambio di note è applicabile anche al Ruanda);
- Tunisia (Convenzione del 10 febbraio 199436 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica
tunisina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito).
Affinché la Svizzera e i nuovi Stati partner possano effettuare lo scambio automatico di
informazioni, la Convenzione sull’assistenza amministrativa e l’Accordo SAI devono essere in vigore e applicabili in tutti gli Stati partner e lo scambio automatico di informazioni deve essere stato attivato nel rapporto bilaterale.
La Convenzione sull’assistenza amministrativa costituisce inoltre la base giuridica per lo scambio di informazioni su domanda e per lo scambio di informazioni spontaneo in conformità con lo
standard dell’OCSE. Di conseguenza, anche in assenza di una CDI o di un accordo sullo scambio automatico di informazioni conclusi bilateralmente, possono essere scambiate informazioni di natura fiscale su domanda o su base spontanea con tutti i nuovi Stati partner, a condizione che la Convenzione sull’assistenza amministrativa sia in vigore e sia applicabile.
Il presente progetto non tange altri impegni internazionali. Inoltre, con l’attuazione dello scambio automatico di informazioni, la Svizzera adempie i propri impegni scaturiti dall’«Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile» adottata dall’ONU e contenente 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (in particolare l’obiettivo 10).
6.3 Forma dell’atto
Conformemente all’articolo 39 lettera a LSAI, i decreti federali che dispongono l’inclusione di uno Stato o di un territorio nell’elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell’Accordo SAI devono essere approvati dall’Assemblea federale mediante decreto federale semplice, che, in quanto tale, non sottostà a referendum (art. 163 cpv. 2 Cost.).
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non è subordinato al freno alle spese ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. poiché non contiene né disposizioni in materia di sussidi né le basi per creare un credito di impegno o un limite di spesa.
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
Il progetto rispetta gli interessi e le competenze dei Cantoni e ne salvaguarda l’autonomia
organizzativa e finanziaria (art. 47 cpv. 2 Cost.).