Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 40 pagine

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persone interessate. Si tratta di precisare gli articoli 102aquinquiesD-LAsi e 109lquinquiesD-LStrI proposti nel decreto federale relativo a Eurodac approvato dal Consiglio federale nel marzo 2025 (FF 2025 1484).

Minorenni non accompagnati

La disposizione vigente nell’OASA sui minorenni non accompagnati deve essere modificata, perché si applica anche nel quadro della procedura di accertamento e del rilevamento dei dati Eurodac (art. 88a). Il settore dell’asilo prevede una regolamentazione analoga offrendo ai minori non accompagnati il necessario sostegno durante la procedura d’asilo. Si rimanda in particolare all’articolo 17 LAsi (Disposizioni procedurali particolari) e all’articolo 7 OAsi 1 (Situazione particolare dei minori nella procedura d’asilo). Si tratta di trasporre l’articolo 109l capoverso 2 D-LStrI proposto nel decreto federale Eurodac approvato dal Consiglio federale nel marzo 2025. Questa nuova disposizione è definitiva ed entrerà in vigore il 1° giugno 2026.

Precisazioni nell’OAsi 3

L’OAsi 3 tratta Eurodac solo in misura limitata. Al fine di chiarire meglio il campo di applicazione dell’ordinanza, l’ordinanza rimanda a Eurodac in via generale e menziona i dati in esso contenuti. Va tuttavia sottolineato che tale regolamentazione è solo transitoria e che questi aspetti saranno ripresi nella futura ordinanza Eurodac, che tratterà tutte le categorie di dati del sistema e i corrispondenti diritti d’accesso.

L’articolo 5 OAsi 3 rimanda all’articolo 98b LAsi. L’accesso ai dati personali è disciplinato nell’allegato 1 dell’ordinanza SIMIC. Secondo l’articolo 5 capoverso 2 OAsi 3, i dati biometrici devono essere registrati nel sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS), che non contiene tuttavia dati personali relativi agli interessati. Questo articolo dovrà ridefinire i dati biometrici e rimandare alle immagini del volto. Occorre rivedere anche l’articolo 6 OAsi 3 per quanto riguarda l’età per il rilevamento dei dati biometrici. Queste disposizioni non saranno più modificate e costituiranno una versione definitiva con effetto da giugno 2026.

Comunicazione di dati a Stati terzi

Le presenti modifiche tengono conto della nuova possibilità di trasmettere i dati di cittadini di Stati terzi soggiornanti illegalmente tenuti a lasciare la Svizzera e lo spazio Schengen ai fini del loro rimpatrio. Le modifiche riguardano l’OASA e l’OAsi 3 e si basano sugli articoli 109lbisD-LStrI e 109c capoverso 6 D-LAsi proposti nel decreto federale Eurodac approvato dal Consiglio federale nel marzo 2025. Queste disposizioni saranno riprese nella futura ordinanza Eurodac per la seconda fase di attuazione e quindi abrogate dalle due ordinanze sopra citate.

Progetto AFIS 2026 ed Eurodac

Da giugno 2026 le immagini del volto saranno registrate in AFIS. È quindi necessario modificare l’ordinanza sui dati segnaletici di natura biometrica. Le immagini del volto devono inoltre figurare tra i dati biometrici di cui all’articolo 87 OASA, che costituisce una disposizione speciale relativa ad AFIS. Questa nuova regolamentazione è definitiva e indipendente dalle due fasi di attuazione.

3.2.2 Attuazione

Qui di seguito sono trattate e spiegate questioni d’ordine pratico.