Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 40 pagine

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3.4 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

Le ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni sono illustrate ai numeri 5.8.2 e 5.8.3 del messaggio del 21 marzo 2025 concernente l’approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2024/1351, (UE) 2024/1359, (UE) 2024/1349, (UE) 2024/1358 e (UE) 2024/1356 (FF 2025 1478). Le presenti modifiche alle ordinanze non hanno ulteriori ripercussioni finanziarie o sull’effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni.

Progetto AFIS 2026 e rilevamento dell’immagine del volto

Il progetto AFIS 2026 presuppone, come il progetto Eurodac, che le autorità cantonali dispongano dell’attrezzatura necessaria per rilevare le immagini del volto. Gli

eventuali costi legati all’acquisto di nuovi apparecchi sono a carico delle autorità competenti.

3.5 Aspetti giuridici

3.5.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche delle ordinanze sono conformi al diritto internazionale e in linea con la CEDU e la Convenzione sullo statuto dei rifugiati.

3.5.2 Protezione dei dati

Secondo il principio di legalità sancito dall’articolo 5 capoverso 1 della Costituzione federale41 (Cost.) ogni attività dello Stato deve basarsi sul diritto. Inoltre, l’articolo 36 capoverso 1 Cost. prevede che qualsiasi restrizione dei diritti fondamentali debba avere una base legale, la quale deve essere formale quando la limitazione è grave.

L’articolo 34 LPD disciplina i presupposti per il trattamento dei dati personali da parte degli organi federali. Riprende il principio di legalità e tiene conto dell’articolo 36 Cost. imponendo alle autorità federali di basare il trattamento dei dati su una base legale. Inoltre, secondo l’articolo 34 capoverso 2 lettera a LPD, il trattamento di dati degni di particolare protezione, tra cui rientrano anche i dati biometrici secondo l’articolo 5 lettera c numero 4 LPD, deve poggiare su una base legale che deve figurare in una legge formale.

L’articolo 354 CP consente la memorizzazione e il confronto a fini identificativi non appena i dati biometrici sono stati rilevati. Va tuttavia osservato che l’articolo 354 CP non autorizza il trattamento dei dati in generale e non costituisce una base legale per il rilevamento di dati segnaletici di natura biometrica.

Nel settore della migrazione il rilevamento dei dati biometrici è retto dalla LStrI

(art. 102a e 109l D-LStrI), dalla LAsi (art. 98b e 99 D-LAsi), dall’OASA e dall’OAsi 3.

Inoltre, le disposizioni della LStrI e della LAsi relative a Eurodac soddisfano le

condizioni summenzionate. Disciplinano la registrazione dei dati e specificano le circostanze in cui deve avvenire. Inoltre, il confronto automatico con i dati esistenti in Eurodac è previsto anche nel diritto formale, così come nel nuovo regolamento

Eurodac.

41 RS 101