Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/70: Modifica dell’ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR) · 16 pagine

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particolare perché altrimenti i collettivi dei singoli Stati di residenza sarebbero troppo esigui. In questo modo è possibile ridurre notevolmente le fluttuazioni estreme da un anno all’altro. Il calcolo della compensazione dei rischi è complesso. È importante che rimanga invariato per diversi anni. Con la suddivisione tripartita scelta dal Consiglio federale sono improbabili adeguamenti a breve e medio termine di questa disposizione.

L’IC LAMal necessita di ulteriori dati per i frontalieri assicurati in Svizzera. Per poterli assegnare al Cantone in cui si trova il luogo di lavoro, è necessario rilevare anche il numero dei mesi d’assicurazione dei frontalieri e «di tutti gli altri assicurati» (lett. d). Non vanno inclusi i mesi d’assicurazione dei familiari assicurati, che vanno conteggiati tra «tutti gli altri assicurati». Infine, va specificato il Cantone in cui si trova il luogo di lavoro dei frontalieri assicurati in Svizzera (lett. e). La fornitura di dati sarà descritta più dettagliatamente nella guida «Guide Compensation des risques 2028» (in lingua francese o tedesca) dell’IC LAMal.

Capoverso 2: I dati degli assicurati residenti all’estero devono essere forniti in un insieme di dati. Il secondo insieme di dati non è necessario perché le degenze, i medicamenti dispensati e i costi non vengono rilevati per questa categoria di assicurati; quindi, non sono richiesti dati per il penultimo anno prima della fornitura di dati.

Il capoverso 3 corrisponde all’articolo 6 capoverso 3.

Capoverso 4: Come per gli assicurati residenti in Svizzera, anche per gli assicurati residenti all’estero si deve tener conto delle variazioni dell’effettivo degli assicurati rilevate fino alla fine di febbraio.

Capoverso 5: Come esposto sopra, per gli assicurati residenti all’estero nel calcolo va considerata soltanto la quota di prestazioni ottenute in Svizzera dall’effettivo degli assicurati dello Stato di residenza in questione rispetto alle prestazioni complessive (cfr. art. 17 cpv. 5 nLAMal). In virtù dell’articolo 18e, il Consiglio federale delega la determinazione della quota al DFI. Nel capoverso 5 il Consiglio federale stabilisce che devono essere forniti all’UFSP periodicamente, ossia non a cadenza annuale, i dati sulle prestazioni ottenute in Svizzera e all’estero, suddivisi per assicurati residenti in Germania, assicurati residenti in Francia e assicurati residenti in tutti gli altri Stati di residenza. Per quanto riguarda l’attuazione della revisione della legge, l’UFSP ha ricevuto già nel 2025 da un assicuratore i dati in questione.

Art. 8 Controllo dei dati

Capoverso 2: La fornitura di dati è ora disciplinata da due disposizioni dell’OCoR. Di conseguenza, il rimando nel capoverso 1 viene integrato con l’articolo 6a.

Capoverso 4: L’Ufficio federale della sanità pubblica va menzionato qui solo come abbreviazione. Viene apportata soltanto questa modifica redazionale.