Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/70: Modifica dell’ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR) · 16 pagine
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5 Aspetti giuridici
5.1 Legalità
In virtù degli articoli 16a, 17, 17a e 96 LAMal, il Consiglio federale ha la facoltà di emanare disposizioni di esecuzione a livello di ordinanza.
5.2 Forma dell’atto
La forma dell’atto in vigore viene mantenuta.
5.3 Delega di competenze legislative
Con l’articolo 18e al DFI è attribuita la facoltà di determinare la quota secondo l’articolo 17 capoverso 5 nLAMal per gli assicurati residenti in Germania, per gli assicurati residenti in Francia e per gli assicurati residenti in tutti gli altri Stati di residenza.
5.4 Protezione dei dati
Degli assicurati residenti in Svizzera viene ora rilevato l’ammontare del contributo cantonale secondo l’articolo 60 nLAMal. Degli assicurati residenti all’estero vengono rilevati solo dati aggregati. La protezione dei dati è garantita.
6 Entrata in vigore
La modifica della LAMal del 14 giugno 2024 (inclusione nella compensazione dei rischi degli assicurati residenti all’estero) e la modifica dell’OCoR entreranno in vigore il 1° gennaio 2028.