Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/70: Modifica dell’ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR) · 16 pagine
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zera» nella frase introduttiva chiarisce che la disposizione è applicabile solo agli assicurati residenti in Svizzera. La lettera e è un adattamento redazionale. Dal punto di vista materiale, la disposizione non subisce alcuna modifica. Alla lettera f viene aggiunto l’elenco delle specialità per le infermità congenite, in conformità alla modifica dell’articolo 5 capoverso 2 lettera b. Alla lettera g viene introdotta l’abbreviazione «mesi d’assicurazione», già utilizzata negli articoli 10, 20 e 22 del diritto vigente. Alla lettera h viene introdotta l’abbreviazione «prestazioni lorde». Alla lettera i viene modificato solo il segno di interpunzione. Il contenuto della disposizione non cambia. La lettera j è nuova. A seguito del finanziamento uniforme, gli assicuratori dovranno rilevare in occasione della fornitura di dati secondo l’articolo 6 il contributo cantonale che ricevono in virtù dell’articolo 60 capoverso 1 nLAMal. In questo modo è garantito che per il calcolo della compensazione dei rischi vengano presi in considerazione solamente i costi a carico dell’AOMS, ovvero le prestazioni nette (prestazioni lorde meno le partecipazioni ai costi meno il contributo cantonale), (v. spiegazioni seguenti relative all’art. 10).
Nel capoverso 2 la circonlocuzione «anno precedente la fornitura di dati» è sostituita dal termine tecnico «anno di compensazione», spesso utilizzato nell’ambito della compensazione dei rischi. L’articolo 17 capoverso 1 LAMal definisce questo termine come «l’anno civile per il quale si procede alla compensazione dei rischi».
Capoverso 4: Il termine «prestazioni» comprende anche le partecipazioni ai costi (lett. i) e il contributo cantonale (lett. j), per cui il capoverso 4 rimane invariato.
Art. 6a Fornitura dei dati degli assicurati residenti all’estero
Questa disposizione riguarda la fornitura dei dati relativi agli assicurati residenti all’estero che ora sono inclusi nella compensazione dei rischi.
Capoverso 1: Gli assicuratori devono rilevare in forma aggregata i mesi d’assicurazione dei loro assicurati residenti all’estero. I dati individuali di tali assicurati non sono necessari, poiché a loro gli indicatori degenza e PCG non vengono applicati sulla base delle degenze e dei medicamenti dispensati nel corso dell’anno precedente, bensì sulla base di un gruppo di riferimento composto di assicurati residenti in Svizzera (cfr. art. 17 cpv. 4 nLAMal). Pertanto non è necessario che l’IC LAMal sia a conoscenza di dati individuali come il numero AVS, l’anno di nascita, le degenze, i medicamenti dispensati, le prestazioni lorde, le partecipazioni ai costi e i contributi federali per persona assicurata.
I mesi d’assicurazione devono essere forniti in forma aggregata, suddivisi per gruppo di età (lett. a) e per sesso (lett. b). Inoltre, i mesi d’assicurazione devono essere forniti in forma aggregata per gli assicurati residenti in Germania, gli assicurati residenti in Francia e gli assicurati residenti in tutti gli altri Stati di residenza (lett. c). Queste informazioni sono necessarie per determinare la quota secondo l’articolo 17 capoverso 5 nLAMal. L’espressione «tutti gli altri Stati di residenza» potrebbe dare l’impressione che il numero di mesi d’assicurazione di questo gruppo possa risultare molto elevato. È invece vero il contrario. L’effettivo degli assicurati negli Stati di residenza Germania e Francia è di gran lunga superiore a quello di tutti i restanti Stati di residenza messi insieme. Una considerazione congiunta di tutti gli altri Stati di residenza è sensata, in