Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/70: Modifica dell’ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR) · 16 pagine

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mentre il calcolo relativo agli assicurati residenti all’estero sarà disciplinato in una nuova sezione aggiuntiva dell’ordinanza.

I (mesi d’assicurazione dei) frontalieri che sono assicurati in Svizzera dovranno essere assegnati al Cantone in cui si trova il luogo di lavoro del frontaliere. Tutti i (mesi d’assicurazione degli) altri assicurati residenti all’estero – il cui effettivo è molto esiguo rispetto a quello dei frontalieri – dovranno essere assegnati a tutti i Cantoni in proporzione al numero degli assicurati residenti nei Cantoni, con le prevalenze medie degli indicatori degenza e gruppi di costo farmaceutici (PCG) degli assicurati del gruppo di riferimento che risiedono in Svizzera e appartengono allo stesso gruppo di età e allo stesso sesso.

Il gruppo di riferimento di cui all’articolo 17 capoverso 4 nLAMal per l’applicazione degli indicatori degenza e PCG per gli assicurati residenti all’estero dovrà essere determinato per ciascun Cantone. La quota di cui all’articolo 17 capoverso 5 nLAMal dovrà essere calcolata separatamente soltanto per gli assicurati residenti in Germania e per gli assicurati residenti in Francia. Per gli effettivi relativamente esigui degli assicurati residenti nei restanti Stati di residenza la quota dovrà essere determinata congiuntamente. La determinazione della quota di cui all’articolo 17 capoverso 5 nLAMal è delegata al Dipartimento federale dell’interno (DFI).

3 Commento ai singoli articoli

In seguito all’inclusione nella compensazione dei rischi degli assicurati residenti all’estero dovranno essere adeguate numerose disposizioni e dovranno esserne accolte di nuove nell’ordinanza. Pertanto sono opportuni i seguenti adeguamenti della struttura.

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1–5a

Sezione 3: Calcolo per gli assicurati residenti in Svizzera Art. 9–18a Sezione 3a: Calcolo per gli assicurati residenti all’estero Art. 18b–18f Sezione 3b: Aggregazione dei calcoli per gli assicurati residenti in Art. 18g

Svizzera e all’estero ai fini della compensazione dei rischi

Art. 1 Indicatori di morbilità

A seguito della nuova denominazione della prima sezione, l’espressione «Indicatori di morbilità» diventa la nuova rubrica di questa disposizione. Dal punto di vista materiale non cambia nulla.

Art. 3 Indicatore degenza

Il titolo viene abbreviato in «Indicatore degenza».

Capoverso 2: Nella frase introduttiva l’espressione «anno precedente» è definita «anno precedente l’anno di compensazione». Con l’accettazione nella votazione popolare del