Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/70: Modifica dell’ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR) · 16 pagine
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Art. 18f Calcolo delle tasse di rischio e dei contributi compensativi per gli assicu-
rati residenti all’estero
Il capoverso 1 descrive il metodo di calcolo delle tasse di rischio e dei contributi compensativi per gli assicurati residenti all’estero, ossia moltiplicando la quota determinata secondo l’articolo 18e per i supplementi per PCG (art. 15), le tasse di rischio e i contributi compensativi per i gruppi di rischio (art. 18) e lo sgravio e l’importo per il finanziamento dello sgravio (art. 18a cpv. 4). Mentre i supplementi per PCG sono uguali in tutti i Cantoni, l’IC LAMal utilizza per le tasse di rischio e i contributi compensativi per i gruppi di rischio (lett. b) e per lo sgravio e l’importo per il finanziamento dello sgravio (lett. c) importi cantonali differenziati.
Il capoverso 2 stabilisce in modo trasparente come vengono determinati gli importi che gli assicuratori pagano o ricevono per i mesi d’assicurazione.
Art. 18g Aggregazione dei calcoli
La compensazione dei rischi significa che alla fine il totale delle tasse di rischio versate corrisponde a quello dei contributi compensativi ricevuti (cosiddetto gioco a somma zero). Nel calcolo relativo agli assicurati residenti all’estero, a seconda dei casi si ottiene un valore positivo o negativo. Esso deve essere compensato, perché senza compensazione la bilancia penderebbe da una parte o dall’altra. Di conseguenza non si tratterebbe di una compensazione. La compensazione può avvenire solo se il calcolo relativo agli assicurati residenti all’estero viene aggregato con il calcolo relativo agli assicurati residenti in Svizzera. Questa aggregazione è disciplinata nell’articolo 18g della nuova sezione 3b dell’OCoR.
Capoverso 1: Come già spiegato più volte, la quota dei frontalieri assicurati nell’AOMS nell’effettivo degli assicurati residenti all’estero è di gran lunga superiore a quella dei beneficiari di rendite (v. tabella con i dati dell’esercizio 2023, alle spiegazioni relative all’art. 18b cpv. 2). Per questo motivo il totale dei contributi calcolati secondo l’articolo 18f capoverso 2 per Cantone sarà di norma positivo.
Secondo il capoverso 2, l’importo totale ricevuto per il Cantone deve essere ripartito tra gli assicurati in proporzione al numero di assicurati residenti nel Cantone, indipendentemente dalla loro età, sesso o stato di salute.
Capoversi 3 e 4: Come menzionato sopra, di norma l’importo totale da ripartire sarà di segno positivo. Gli assicurati residenti nel Cantone vengono quindi sgravati. In particolare nei Cantoni in cui lavorano solo pochi frontalieri, può tuttavia risultare un piccolo importo di segno negativo. Gli assicurati residenti nel Cantone in questione saranno leggermente gravati. Gli assicuratori ricevono o pagano lo stesso importo mensile per ogni persona assicurata residente nel Cantone e che nell’anno di compensazione si trovava nel loro effettivo degli assicurati, indipendentemente dalla loro età, sesso o stato di salute.