Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/70: Modifica dell’ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR) · 16 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

La maggior parte degli assicurati residenti all’estero ha diritto alla libera scelta del trattamento, ossia può farsi curare sia nel proprio Paese di residenza sia in Svizzera a carico dell’AOMS. D’altro canto, a differenza degli assicurati residenti in Svizzera, questi ultimi non sono presi in considerazione nella compensazione dei rischi. Al fine di rafforzare il principio di solidarietà nell’AOMS, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento nel giugno 2023 un messaggio con la proposta di approvare una modifica della LAMal. Il 14 giugno 2024 il Parlamento ha adottato la modifica della LAMal (Scambio di dati, compensazione dei rischi). Con questa modifica, saranno inclusi nella compensazione dei rischi anche gli assicurati residenti all’estero, tranne poche eccezioni. Tuttavia, nel calcolo si terrà conto solo della quota delle prestazioni totali richieste in Svizzera dall’effettivo degli assicurati dello Stato di residenza in questione (o congiuntamente da più effettivi di assicurati esigui). Con la presente revisione il Consiglio federale attua tale modifica nell’OCoR. Si tratta di un’operazione complessa che deve essere previamente testata.

Il finanziamento uniforme entrerà in vigore il 1° gennaio 2028. Anche questa modifica di legge richiederà alcuni adeguamenti nella compensazione dei rischi (fornitura dei dati, calcolo, statistica), qui dovranno essere testati in diversi cicli di prova.

Per questi motivi le disposizioni della modifica della LAMal del 14 giugno 2024 concernenti l’inclusione nella compensazione dei rischi degli assicurati residenti all’estero e la revisione dell’OCoR devono entrare in vigore contemporaneamente al finanziamento uniforme delle prestazioni (escluse le cure) il 1° gennaio 2028.

2 Punti essenziali del progetto

La normativa proposta

L’effettivo degli assicurati determinante per il calcolo è ora disciplinato in via definitiva dalla legge. L’OCoR deve soltanto stabilire che per determinare l’effettivo degli assicurati sono determinanti i mesi d’assicurazione degli assicurati.

Vengono ora proposte disposizioni distinte per la fornitura di dati e il calcolo della compensazione dei rischi per gli assicurati residenti in Svizzera, da un lato, e per gli assicurati residenti all’estero, dall’altro. Come in precedenza, per gli assicurati residenti in Svizzera devono essere forniti i dati individuali («per assicurato»), nonché la quota cantonale di cui all’articolo 60 nLAMal, che gli assicuratori ricevono dai Cantoni. Per gli assicurati residenti all’estero l’Istituzione comune (IC LAMal) necessita soltanto del numero di mesi d’assicurazione nonché di dati forniti in forma aggregata.

Si propone di effettuare il calcolo relativo agli assicurati residenti in Svizzera come in precedenza sulla base delle disposizioni OCoR, rimaste in ampia misura invariate,