Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/70: Modifica dell’ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR) · 16 pagine

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Il numero 4.4 contiene considerazioni sulle ripercussioni per i premi nei Cantoni da un lato e per i premi degli assicuratori LAMal per gli Stati dell’UE, dell’AELS e per il Regno Unito dall’altro.

Art. 18c Composizione del gruppo di riferimento

Capoverso 1: Nel caso di una persona assicurata residente all’estero non vengono rilevati le degenze e i medicamenti dispensati. Gli indicatori degenza e PCG vengono applicati sulla base di un gruppo di riferimento formato, secondo la legge, da assicurati residenti in Svizzera appartenenti allo stesso gruppo di età e allo stesso sesso degli assicurati residenti all’estero. L’ordinanza stabilisce il Cantone come criterio per la determinazione del gruppo di riferimento. Ne risultano 30 gruppi di riferimento in ogni Cantone.

Art. 18d Assegnazione del rischio di malattia elevato in riferimento agli indicatori

degenza e PCG.

L’IC LAMal attribuisce ora ai mesi d’assicurazione il rischio di malattia elevato determinato secondo l’articolo 18c capoverso 2 per ogni gruppo di riferimento. In altri termini, gli indicatori degenza e PCG degli assicurati residenti all’estero corrispondono alle prevalenze medie degli indicatori degenza e PCG degli assicurati del gruppo di riferimento. Non è rilevante il Paese di residenza degli assicurati. Indipendentemente dal luogo di residenza, questi ultimi presentano lo stesso rischio di malattia elevato degli assicurati dello stesso gruppo di età e dello stesso sesso residenti nel «loro» Cantone.

Art. 18e Determinazione della quota di prestazioni ottenute in Svizzera

Capoverso 1: La maggior parte degli assicurati residenti all’estero ha diritto alla libera scelta del trattamento, ossia può farsi curare sia nel proprio Paese di residenza sia in Svizzera a carico dell’AOMS. Per questo motivo va presa in considerazione soltanto la quota delle prestazioni totali richieste in Svizzera dall’effettivo degli assicurati del Paese di residenza in questione. La quota può essere determinata congiuntamente per più effettivi di assicurati esigui negli Stati di residenza (cfr. art. 17 cpv. 5 nLAMal). Secondo il parere del Consiglio federale, la quota deve essere calcolata separatamente solamente per gli assicurati residenti in Germania e per quelli residenti in Francia. Per tutti gli altri Stati di residenza la quota deve essere determinata congiuntamente, perché i collettivi dei singoli Stati di residenza sono esigui (v. tabella con i dati dell’esercizio 2023, alle spiegazioni relative all’art. 18b cpv. 2). Nel capoverso 1 al DFI è attribuita la facoltà di determinare la quota secondo l’articolo 17 capoverso 5 nLAMal per gli assicurati residenti in Germania, in Francia e negli altri Stati di residenza. Il Consiglio federale stabilisce inoltre quali dati il DFI deve utilizzare a tal fine. L’UFSP rileverà i dati dettagliati sulle prestazioni dagli assicuratori per diversi anni e ha già iniziato a farlo.

Capoverso 2: Il calcolo della compensazione dei rischi non deve essere modificato annualmente. Il DFI verificherà però periodicamente le quote calcolate secondo il capoverso 1 e le adeguerà se necessario.