Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/70: Modifica dell’ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR) · 16 pagine

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Art. 9 Effettivo degli assicurati

L’articolo 9 vigente è abrogato (v. al riguardo le spiegazioni relative all’articolo 5a).

Art. 10 Aggregazione degli insiemi di dati e raggruppamento dei dati

Come esposto all’inizio del numero 3 di queste spiegazioni, il calcolo della compensazione dei rischi nell’OCoR è ora suddiviso in due sezioni. Con l’articolo 10 inizia la sezione 3 «Calcolo per gli assicurati residenti in Svizzera». La sezione termina con l’articolo 18a.

Capoverso 1: Per migliorare la trasparenza, nel capoverso 1 viene aggiunto un rimando all’articolo 6.

Capoverso 2: La definizione del termine «prestazioni nette» nell’OCoR serve alla certezza del diritto. Pertanto nel capoverso 2 viene aggiunto il seguente secondo periodo: «Le prestazioni nette corrispondono alle prestazioni lorde, detratti le partecipazioni ai costi e il contributo cantonale».

Il capoverso 3 deve essere applicabile anche in futuro soltanto agli assicurati residenti in Svizzera. Pertanto la disposizione rimane invariata.

Art. 11 Ripartizione degli assicurati in gruppi di rischio

In seguito alla modifica della rubrica dell’articolo 3, anche in questa disposizione l’indicatore «degenza in un ospedale o in una casa di cura» è formulato in forma più breve e quindi più leggibile.

Art. 18a Calcolo dello sgravio per i giovani adulti

Nel capoverso 1 il rimando all’articolo della legge deve essere adattato, poiché una nuova disposizione, l’articolo 16a Effettivo degli assicurati, è stata inserita nella legge e lo sgravio, finora previsto nell’articolo 16a, ora è disciplinato nell’articolo 16b.

Capoverso 2: Nel secondo periodo va stralciato il rimando alla disposizione nell’ordinanza. La disposizione rimane invariata dal punto di vista materiale.

Capoverso 3: Anche in questo capoverso va stralciato il rimando alla disposizione nell’ordinanza.

Capoverso 4: La nuova formulazione della lettera b è congruente con quella della lettera a. Si tratta soltanto di un adeguamento redazionale.

Art. 18b Attribuzione dei mesi d’assicurazione a un Cantone

Il «calcolo per gli assicurati residenti all’estero» è disciplinato nella nuova sezione 3a. Essa inizia con l’articolo 18b. Il legislatore ha stabilito che l’IC LAMal continuerà a effettuare la compensazione dei rischi tra gli assicuratori all’interno dei singoli Cantoni