Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/70: Modifica dell’ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR) · 16 pagine

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Art. 19

Nel capoverso 1 lettera b e nel capoverso 6 il termine «calcolo» è posto al plurale perché i pagamenti per la compensazione dei rischi secondo l’articolo 19 comprendono entrambi i calcoli, ossia gli articoli 10–18g. Come in precedenza, ogni assicuratore versa o riceve per la compensazione dei rischi di ogni anno di compensazione un pagamento per l’acconto e un pagamento finale. I rimandi sono adeguati di conseguenza.

Capoverso 6: In questa occasione viene corretto un errore linguistico: nella versione tedesca, l’ultima parola del secondo periodo deve essere «Beträge» e non «Beiträge». Nella versione italiana, la quintultima parola deve essere «importi» e non «contributi».

Art. 20 Saldo e informazione

Capoverso 1 lettere a e b: Le aggiunte «assicurati residenti in Svizzera» e «e residenti in Svizzera» indicano chiaramente che il conteggio del saldo di cui alla lettera a e le informazioni di cui alla lettera b riguardano soltanto gli assicurati residenti in Svizzera. Al numero 3 cambia solamente il segno di interpunzione alla fine della frase.

Capoverso 1 lettera c: Gli assicuratori ricevono dall’IC LAMal un saldo separato riguardante i loro assicurati residenti all’estero, suddiviso per Cantone, assicurati residenti in Francia, assicurati residenti in Germania e assicurati residenti in tutti gli altri Stati di residenza (lett. c). Il saldo contiene le informazioni «mesi d’assicurazione» e «somma degli importi di cui all’articolo 18f capoverso 2».

Art. 21 Correzioni dopo la fornitura di dati erronei

Capoverso 2: Il rimando all'articolo 6 capoverso 3 è integrato con «o secondo l’articolo 6a capoverso 3». La modifica non ha alcun effetto sulla scadenza stessa, che rimane invariata.

Art. 22

Il rimando nel capoverso 1 lettera a è integrato con «e 6a capoversi 1–4».

Capoverso 1 lettera b: L’IC LAMal continuerà a fornire all’UFSP i dati relativi alle tasse di rischio e ai contributi compensativi degli assicuratori calcolati per i loro assicurati residenti in Svizzera, ma solo per Cantone e non più per tutta la Svizzera.

Capoverso 1 lettera c: L’IC LAMal comunicherà all’UFSP anche gli importi calcolati secondo l’articolo 18f capoverso 2 degli assicuratori per gli assicurati residenti in Germania, quelli residenti in Francia e quelli residenti in tutti gli altri Stati di residenza. I dati di cui al capoverso 1 lettere b e c servono all’UFSP per esercitare la vigilanza finanziaria sugli assicuratori.

Capoverso 2 lettera b numeri 1-4: Secondo l’articolo 6, gli assicuratori forniscono ora all’IC LAMal il contributo cantonale di cui all’articolo 60 nLAMal. Pertanto anch’esso può essere riportato nella statistica.