Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/89: Adeguamento dell’ordinanza sulla protezione del clima · 20 pagine
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del clima, GPclimat, Avocat.e.s pour le Climat, Pro Alps e Pro Natura chiedono che i percorsi di ridu- zione prevedano una riduzione di almeno l’80 per cento entro il 2030 e di almeno il 90 per cento entro il 2035 rispetto al 1990. Il PVL e il Cantone GR osservano che le prime riduzioni delle emissioni possono essere conseguite con relativa facilità grazie a leve importanti e facilmente attuabili, mentre ciò risulta più difficile verso la fine del percorso. Per questo motivo, il Cantone GR propone di adottare un per- corso di riduzione degressivo.
3.5.3 Percorso di sviluppo delle capacità
Al fine di garantire lo sviluppo delle capacità di NET necessarie entro il 2040 e la conseguente certezza di pianificazione per le imprese, WWF, FSE, BirdLife, ATA, PUSCH, Noé21, Solarspar, Alliance Sud, Associazione svizzera per la protezione del clima, GPclimat, Avocat.e.s pour le Climat, Pro Alps, Pro Natura e i privati chiedono che i percorsi di sviluppo delle capacità per l’impiego di NET contengano obiettivi intermedi concreti, commisurati alle capacità necessarie per le emissioni difficilmente evitabili o inevitabili. Inoltre, CDR Swiss, recoal SA e GRegio Energie AG osservano che una definizione tem- pestiva dei percorsi di sviluppo delle capacità è determinante per il successo della scalabilità delle NET.
3.6 Articolo 30e: Rapporto dell’Amministrazione federale centrale e dell’esercito
La Città di Zurigo osserva che l’attuale progetto non garantisce esplicitamente una rendicontazione comparabile tra il DATEC e il DDPS. Chiede inoltre che l’obbligo di informare annualmente sul raggiun- gimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di GES e sui provvedimenti di adattamento ai cam- biamenti climatici si applichi non soltanto al DATEC, ma anche al DDPS. Il Cantone del Vallese ritiene che non è chiaro se tale obbligo di informazione annuale riguardi anche il DDPS e chiede una precisa- zione al riguardo.
L’ISDU osserva che il rapporto dovrebbe essere impostato conformemente all’articolo 10 capoverso 2 della Convenzione di Aarhus, che prevede l’accesso alle informazioni ambientali e la partecipazione del pubblico, e ritiene pertanto tardiva una prima presentazione del rapporto del DATEC nel 2032. Ri- tiene inoltre necessarie verifiche regolari e frequenti per garantire che l’Amministrazione federale sia sulla buona strada per conseguire gli obiettivi. La Città di Zurigo considera insufficiente un rapporto al Parlamento ogni quattro anni e chiede di ridurre tale intervallo a due anni. Il Cantone del Vallese chiede di precisare nel rapporto esplicativo se per verifica e adeguamento regolari dei cronoprogrammi si intenda che tali operazioni siano effettuate soltanto in vista del periodo legislativo successivo.
WWF, FSE, BirdLife, ATA, PUSCH, Noé21, Solarspar, Alliance Sud, Associazione svizzera per la pro- tezione del clima, GPclimat, Avocat.e.s pour le Climat, Pro Alps, i privati, il Sindacato Unia e swis- scleantech chiedono che l’informazione annuale sul raggiungimento degli obiettivi trasmesse dal DA- TEC al Consiglio federale siano pubblicate e propongono i necessari adeguamenti dei capoversi 3 e 4. WWF, FSE, BirdLife, ATA, PUSCH, Noé21, Solarspar, Alliance Sud, Associazione svizzera per la pro- tezione del clima, GPclimat, Avocat.e.s pour le Climat e Pro Alps chiedono inoltre che il primo rapporto annuale previsto dal capoverso 4 sia presentato già nel 2027 anziché nel 2028, al fine di creare una base di dati sufficiente per i provvedimenti volti a ridurre le emissioni a monte e a valle. Il Cantone VS osserva inoltre che la traduzione dell’articolo 30e capoverso 5 contiene un errore: nella versione tede- sca si precisa che il DATEC presenta un rapporto al Consiglio federale e al Parlamento, mentre la ver- sione francese non menziona alcun destinatario.
Il PVL critica l’assenza di una disposizione concernente un audit indipendente, una commissione di esperti per il riesame della metodologia o un controllo da parte del Controllo federale delle finanze (CDF) circa la redditività. Anche l’ISDU sottolinea la necessità di prevedere un sistema di sorveglianza, ad esempio mediante un meccanismo nazionale indipendente di monitoraggio, nonché la possibilità di adottare misure correttive.