Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/102: 26.425 s Iv. pa. CIP-S. Adeguamento costituzionale concernente i Bilaterali III, progetto 2: prassi Schubert · 15 pagine
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Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC25), Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità26, Accordo sui trasporti terrestri27 e Accordo sul trasporto aereo28. I decreti di approvazione relativi ai nuovi Accordi sul mercato interno nel settore dell’energia elettrica e della sicurezza alimentare prevedono inoltre che, a condizione che entrino in vigore, anche questi accordi siano annoverati nell’articolo 147a capoverso 2 D-LParl. Lo stesso vale per il nuovo Accordo in ambito sanitario che, sebbene non costituisca un Accordo sul mercato interno, prevede tuttavia che gli elementi istituzionali trovino analoga applicazione. Se tutti gli Accordi del pacchetto SvizzeraUE entreranno in vigore, la nuova normativa sarebbe di conseguenza applicabile alle versioni aggiornate dell’ALC, dell’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, dell’Accordo sui trasporti terrestri e dell’Accordo sul trasporto aereo nonché all’Accordo sull’energia elettrica, al Protocollo sulla sicurezza alimentare e all’Accordo sulla sanità. Qualora in futuro la Svizzera dovesse concludere con l’UE nuovi Accordi sul mercato interno, l’elenco riportato nell’articolo 147a capoverso 2 D-LParl potrebbe venire integrato.
Secondo il Consiglio federale, la prassi Schubert deve essere applicata agli Accordi di cui all’articolo 147a capoverso 2 D-LParl anche senza la normativa proposta29. La Commissione condivide il parere espresso dal Consiglio federale nel messaggio, secondo cui gli elementi istituzionali degli Accordi del pacchetto SvizzeraUE sul mercato interno e quelli dell’Accordo sulla sanità lasciano al legislatore un margine di manovra che gli consente di derogare all’Accordo interessato accettando eventuali misure di compensazione proporzionate. Come il Consiglio federale, la Commissione ritiene che questo nuovo quadro internazionale sarà decisivo nella risoluzione di futuri conflitti normativi nell’ambito degli Accordi in questione e che, attraverso l’applicazione della prassi Schubert, il Tribunale federale preserverà il margine di manovra del legislatore. Anche vari rappresentanti della dottrina condividono il medesimo parere30. Stando a questa lettura, la normativa proposta non comporta modifiche sostanziali alla situazione iniziale, ma anzi la garantisce escludendo il ricorso alla via giudiziaria in caso di violazione degli Accordi di cui all’articolo 147a capoverso 2 D-LParl qualora il legislatore deroghi espressamente a una disposizione di uno di tali Accordi. In questa situazione il Tribunale federale non potrà e non dovrà quindi più applicare la prassi Schubert.
25 RS 0.142.112.681
26 RS 0.946.526.81
27 RS 0.740.72
28 RS 0.748.127.192.68
29 Messaggio del 13 marzo 2026 concernente il pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)», FF 2026 615, pag. 998 segg.
30 In tal senso, in conclusione: Astrid Epiney, «“Bilaterale III” und das Verhältnis zwischen Völker- und Landesrecht», in Jusletter 10 marzo 2025; Andreas Müller, «Die “Erlaubnis” zum Ausscheren – Inkaufnahme von Ausgleichsmassnahmen als Gestaltungsmöglichkeit in den Beziehungen Schweiz–EU», SJER 2024/2025, pag. 525 segg.; Matthias Oesch/Alexandru Badea, «Haben “menschen- oder freizügigkeitsrechtliche Verpflichtungen der Schweiz” strikt Vorrang vor Bundesgesetzen?», in Arthur Brunner et al. (a c. di), Der Mensch als Massstab des Rechts, Liber amicorum für Regina Kiener, Zurigo 2025, pag. 97 segg.; Martin Dumermuth in occasione dell’audizione alla CIP-S (sopra n. 2.1). Di diverso parere: Andreas Glaser, «Die Volksabstimmung über das Paket Schweiz–EU», Basilea 2025, pag. 38 segg.; Hansjörg Seiler in occasione dell’audizione alla CIP-S (sopra n. 2.1).