Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/102: 26.425 s Iv. pa. CIP-S. Adeguamento costituzionale concernente i Bilaterali III, progetto 2: prassi Schubert · 15 pagine
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motivi di ricorso, in particolare per il fatto che questi diritti di ricorso fanno riferimento a garanzie procedurali sancite da accordi della Svizzera in materia di diritti umani. In tale situazione la normativa proposta resterebbe priva di efficacia.
La CEDU prevede parimenti diritti di ricorso, segnatamente il diritto al giudizio di un tribunale in riferimento a pretese di carattere civile e ad accuse penali (art. 6 cpv. 1 CEDU) e il diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU). Anche ulteriori accordi della Svizzera in materia di diritti umani, per esempio l’articolo 14 capoverso 1 del Patto internazionale del 16 dicembre 196637 relativo ai diritti civili e politici, prevedono diritti affini all’articolo 29a Cost. Nello specifico, nel campo di applicazione dell’articolo 6 capoverso 1 CEDU, nonostante la proposta limitazione a livello di diritto nazionale dei motivi di ricorso definita nelle leggi processuali della Confederazione, il Tribunale federale potrebbe esaminare la censura di violazione del diritto internazionale per due ragioni: in primo luogo, in mancanza di una protezione giuridica è in alternativa possibile adire la Corte europea dei diritti dell’uomo. In secondo luogo, secondo la prassi PKK del Tribunale federale la CEDU gode del primato rispetto a disciplinamenti federali divergenti. La proposta limitazione dei motivi di ricorso definita nelle leggi processuali della Confederazione potrebbe pertanto produrre effetti solo al di fuori dell’ampio campo di applicazione dell’articolo 6 capoverso 1 CEDU riconosciuto dalla prassi.
Le disposizioni in materia di aiuti previste negli Accordi in questione del pacchetto SvizzeraUE prevedono che l’autorità svizzera di sorveglianza degli aiuti dovrà in ogni caso impugnare dinanzi a un’autorità giudiziaria l’applicazione di un aiuto del Parlamento giudicato incompatibile con tali disposizioni (art. 4 cpv. 5 del Protocollo sugli aiuti di Stato dell’Accordo sui trasporti terrestri38, art. 4 cpv. 5 del Protocollo sugli aiuti di Stato dell’Accordo sul trasporto aereo39 e art. 14 cpv. 5 dell’Accordo sull’energia elettrica40). Qualora l’Assemblea federale deroghi espressamente a una disposizione di legge su un aiuto di Stato di uno degli Accordi in questione ed escluda le vie legali come proposto, l’equivalenza del sistema di sorveglianza svizzero degli aiuti di Stato potrebbe risultare compromessa.
37 RS 0.103.2
38 FF 2026 623
39 FF 2026 626
40 FF 2026 632