Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/102: 26.425 s Iv. pa. CIP-S. Adeguamento costituzionale concernente i Bilaterali III, progetto 2: prassi Schubert · 15 pagine

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consentire di preservare il margine di manovra previsto da tali Accordi anche in caso di conflitti normativi, persino in materia di libera circolazione.

Il 5 maggio 2026 la CIP-S ha pertanto condotto un’ulteriore audizione riguardo alla giurisprudenza del Tribunale federale in merito alla preminenza degli Accordi sul mercato interno e, in particolare, dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone sul diritto nazionale, ovvero all’applicazione della prassi Schubert. Al riguardo la CIP-S ha sentito due esperti di diritto costituzionale. Il prof. Hansjörg Seiler ritiene che la giurisprudenza finora elaborata dal Tribunale federale lasci intendere che l’ALC abbia preminenza sulla legge posteriore e sulla Costituzione. Non è tuttavia possibile prevedere quale linea il Tribunale federale seguirà in futuro. Sancire la prassi Schubert nella Costituzione, pur non comportando alcuna garanzia di un’applicazione effettiva, significa in ogni caso aumentare la probabilità che il Tribunale federale applichi una legge federale in cui il legislatore ha derogato consapevolmente al diritto internazionale. Il prof. Martin Dumermuth ha invece fatto presente che, nelle decisioni pronunciate sinora, il Tribunale federale non ha mai revocato formalmente la prassi Schubert nemmeno in riferimento all’ALC. A tal fine sarebbe necessario coinvolgere le altre corti del Tribunale federale. Inoltre, riguardo a questa questione, egli ritiene che la prassi del Tribunale federale non sia affatto costante né uniforme tra le diverse corti. Infine, i Bilaterali III introducono una nuova situazione giuridica che, in caso di violazione di un trattato, prevede un chiaro processo di composizione delle controversie con misure di compensazione. L’esperto è del parere che, in queste condizioni, di fronte a questioni politiche di tale rilevanza il Tribunale federale non si opporrà a una decisione presa dal Parlamento e dal Popolo. Sconsiglia in particolare una codifica nella Costituzione, in quanto limiterebbe eccessivamente il margine di manovra del Tribunale federale e potrebbe indebolire la credibilità della Svizzera quale partner a livello di politica estera.

2.2 Conclusioni della Commissione

In seno alla Commissione è prevalso il parere secondo cui è opportuno assicurare l’applicazione della prassi Schubert agli Accordi sul mercato interno. La prassi del Tribunale federale in merito alla preminenza dell’ALC sulle leggi posteriori e sulla Costituzione, finora non consolidata, richiede secondo la Commissione una codifica della prassi Schubert a livello di legge. La modifica di legge prevista sancisce l’applicabilità della prassi Schubert in relazione agli Accordi di cui all’articolo 147a capoverso 2 D-LParl5.

La trasposizione in una legge, come indicato nel capitolo 5, stabilirebbe che una deroga espressa agli Accordi di cui all’articolo 147a capoverso 2 D-LParl prevista in una legge federale non può essere esaminata in sede giudiziaria dinanzi al Tribunale federale e alle relative autorità inferiori. La Commissione dubita tuttavia che una tale regolamentazione sia efficace nella prassi, dato che il Tribunale federale potrebbe comunque esaminare, nel campo di applicazione dell’articolo 6 della Convenzione europea del 4 novembre 19506 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la censura di violazione di un Accordo sul mercato interno e

5L’articolo 147a della legge sul Parlamento viene introdotto nell’ambito del pacchetto

«stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)» e non è ancora entrato in vigore.

6 RS 0.101