Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/102: 26.425 s Iv. pa. CIP-S. Adeguamento costituzionale concernente i Bilaterali III, progetto 2: prassi Schubert · 15 pagine

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che, nello specifico, l’ALC stesso prevede un diritto di ricorso che il Tribunale federale potrebbe applicare direttamente.

3 Risultati della procedura di consultazione

Segue alla procedura di consultazione

4 Punti essenziali del progetto

4.1 Contenuto del progetto

Viene proposto un atto mantello a livello di legge, recante sostanzialmente il contenuto seguente.

L’atto mantello riguarda la legge federale sulla procedura amministrativa, la legge sul Tribunale federale, la legge sul Tribunale amministrativo federale, il Codice di procedura civile e il Codice di procedura penale. Tali disposizioni prevedono che una deroga a un Accordo di cui all’articolo 147a capoverso 2 D-LParl, espressamente prevista in una legge federale, non può essere esaminata in sede giudiziaria. Si intende in tal modo far sì che in relazione agli Accordi di cui all’articolo 147a capoverso 2 D-LParl sia applicata la prassi Schubert.

4.2 Applicazione della prassi Schubert agli Accordi sul mercato interno conclusi con l’UE

Secondo l’articolo 5 capoverso 4 Cost., la Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. L’articolo 190 Cost. prevede inoltre che le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto. Dalla Costituzione non si evince in che modo si debba appianare un caso concreto di conflitto tra una legge federale e il diritto internazionale, né si deduce una preminenza assoluta del diritto internazionale. Finora il numero di conflitti verificatisi è esiguo, dato che nella stragrande maggioranza dei casi un conflitto tra una legge federale e il diritto internazionale può essere risolto attraverso l’interpretazione. In presenza di un conflitto non altrimenti risolvibile, una disposizione del diritto nazionale contraria al diritto internazionale non viene in linea di massima applicata. Nella sua giurisprudenza, il Tribunale federale ha elaborato un’eccezione a questo principio, secondo la quale il diritto internazionale passa in secondo piano se in una legge federale il legislatore ha consapevolmente deciso di derogare al diritto internazionale7. Tale eccezione è la cosiddetta «prassi Schubert». Una norma del diritto internazionale contenente obblighi a tutela dei diritti umani avrà invece sempre il primato sul diritto nazionale («prassi PKK»)8. Tuttavia, dal momento che raramente si verificano conflitti tra leggi federali e diritto internazionale, è difficile che la prassi Schubert venga applicata a casi concreti.

Nel suo messaggio il Consiglio federale spiega come in due decisioni il Tribunale federale abbia lasciato intendere che, in caso di conflitto normativo, l’intero ALC prevale incondizionatamente sul diritto interno e la prassi Schubert non si applica agli

7 DTF 99 Ib 39 consid. 3 e 4

8 DTF 125 II 417